PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato De Menech

 

Onorevoli Colleghi,
La proposta di legge in oggetto ha lo scopo di limitare il numero degli incidenti di volo dovuti alla scarsa, se non inesistente, segnalazione di presenza di cavi aerei di vario tipo. Troppo spesso accade nei nostri cieli che piccoli aeromobili, ma soprattutto elicotteri finiscano ad urtare in zone di montagna – ma anche collinari e addirittura di pianura – cavi dell’alta tensione, fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti, linee telefoniche e quant’altro risulti disteso tra due crinali senza essere debitamente segnalato.  La gran parte di questi incidenti, quasi sempre mortali, hanno interessato le attività di elisoccorso: basti ricordare l’incidente che nell’estate del 2009 nelle vicinanze di Cortina d’Ampezzo ha visto coinvolto un elicottero del SUEM di Pieve di Cadore (BL), con il conseguente decesso di quattro componenti del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano, oppure quello che nel giugno 2000 ha coinvolto un elicottero dei Vigili del fuoco sui monti Lucretili (Lazio) causando la morte di cinque persone.

Oltre alle attività di elisoccorso e di ricerca, diversi aeromobili sono stati coinvolti durante attività di protezione civile, specialmente nella lotta agli incendi boschivi, nella quale i mezzi sono costretti ad operare in condizioni dì scarsa visibilità a causa del fumo, volando a bassa quota e con ristretti spazi dì manovra.

In tali attività, pertanto gli aeromobili si trovano ad effettuare fasi di volo a bassa quota con interferenza di ostacoli naturali ed artificiali, quali ad esempio teleferiche, cabinovie, fili a sbalzo per il trasporto del legname, che attraversano le valli o salgono lungo le pendici collinari e montane.
Gli incidenti hanno visto il coinvolgimento non solo di elicotteri, ma anche di aeroplani, quali ad esempio il Canadair della flotta antincendio precipitato nel 2005 in Versilia (Toscana) a seguito di un impatto con i cavi di un elettrodotto.
Fermo restando la disciplina di carattere generale in tema di navigazione aerea e la redazione della c.d. “carta ostacoli” da parte dell’ENAV (articolo 691-bis del Codice della navigazione, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151), nonché le normative internazionali previste dall’ICAO (International Civil Aviation Organization) e dalla FAA (Federal Aviation Amministration), le attuali disposizioni di rango amministrativo in tema di segnalazioni (palloncini, segnalazioni luminose, ecc) risultano insufficienti. Se poi consideriamo che a peggiorare ulteriormente la situazione vi è il fatto che numerosi tralicci dì supporto alle linee elettriche, elementi essenziali per consentire dall'alto una tempestiva identificazione dei cavi, vengono frequentemente dipinti di verde o di grigio, allo scopo dì mitigarne l'impatto paesaggistico.
In Italia, alla data odierna non esiste alcuna legge dello Stato che renda sistematicamente obbligatoria l'installazione dì accorgimenti atti ad aumentare la visibilità dei cavi dì linee elettriche, teleferiche o impianti rilevati dì altro genere, eccezion fatta per le adiacenze aeroportuali. 

Il legislatore, anche alla luce di numerosi incidenti occorsi e alla conseguente perdita di vite umane, con l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 2005, n. 152, ha “enunciato” nell’ordinamento giuridico nazionale il principio secondo cui “al fine di garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 343 del 2001, n. 343, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Tali linee guida non risultano tuttora emanate.

Si ricorda, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile, con la nota prot. n. DPC/CD/0000511 dell’11 giugno 2010, indirizzata ai Presidenti delle Regioni, ha sollecitato gli stessi Presidenti: ad adottare tutte le misure necessarie affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alla loro attività siano provvisti di segnalazione sia a terra, sia aeree, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta antincendio; a provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti dì approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua.

Considerando pertanto la complessità giuridica, nonché tecnica, della materia e le diverse competenze statali e regionali, la presente proposta di legge, all’articolo 1, prevede l’istituzione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di una Commissione, composta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – che la presiede – da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), da due rappresentanti del Ministero della difesa Uno relativamente alla componente Forze armate, l’altro in rappresentanza dell’Arma dei carabinieri), da due rappresentanti del Ministero dell’interno (uno per la Polizia di Stato, l’altro per il Corpo dei Vigili del fuoco), da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze (componente aerea della Guardia di finanza), da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (componente Corpo forestale dello Stato), da un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S) del Club alpino italiano (C.A.I) e da un rappresentante della Conferenza delle regioni.

La Commissione avrà il compito di definire i principi e le azioni di carattere preventivo in materia di sicurezza al volo aereo, effettuato sia con ala rotante sia con ala fissa, relativamente ai servizi di elisoccorso del Servizio sanitario nazionale e ai servizi da esso dipendenti o correlati, ai servizi di elisoccorso svolti dalle amministrazioni dello Stato ed alla sicurezza del volo aereo degli aeromobili delle amministrazioni oltre che degli esercenti privati nell’espletamento delle attività di lavoro aereo. In particolare la Commissione predispone ed adotta entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge le linee guida operative relative al complessivo riordino della disciplina degli ostacoli al volo orizzontali e verticali, ivi inclusa l’individuazione di tutti i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenute. Le linee guide così adottate sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nei tre mesi successivi il Governo apporterà le eventuali modifiche al codice della navigazione.
Il contenuto delle linee guida operative sarà attuato dai soggetti individuati agli adempimenti relativamente a impianti, costruzioni, tralicci ed opere realizzate antecedentemente a tale data. 
L’articolo 2 assegna all’Istituto Geografico Militare il compito di predisporre le carte digitali degli ostacoli della navigazione aerea, integrate ai sensi delle linee guida operative, creando a tale scopo una idonea banca dati cartacea e digitale, i cui dati sono accessibile agli enti e alle organizzazioni interessate senza alcun onere per queste ultime. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in favore dell’Istituto Geografico Militare.
Con l’articolo 3 si dispone il coinvolgimento delle Regioni nell’attuazione della legge, prevedendo il raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono stabiliti gli indirizzi relativi all’installazione di opere e manufatti che costituiscono ostacoli verticali e orizzontali al volo e alla raccolta in apposite banche dati e diffusione mediante libero accesso dei dati concernenti i suddetti ostacoli.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita, presso il medesimo Ministero, una Commissione con il compito di definire i principi e le azioni di carattere preventivo in materia di sicurezza al volo aereo, effettuato sia con ala rotante sia con ala fissa, relativamente ai servizi di elisoccorso del Servizio sanitario nazionale e ai servizi da esso dipendenti o correlati, ai servizi di elisoccorso svolti dalle amministrazioni dello Stato ed alla sicurezza del volo aereo degli aeromobili delle medesime amministrazioni, oltre che degli esercenti privati nell’espletamento delle attività di lavoro aereo.

2. La Commissione di cui al comma 1, presieduta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è composta da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S) del Club alpino italiano (C.A.I) e da un rappresentante della Conferenza delle regioni.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 disciplina le attività e il funzionamento della Commissione. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La Commissione definisce i principi e le azioni di carattere preventivo di cui al comma 1 attraverso la predisposizione di linee guida operative relative al complessivo riordino della disciplina degli ostacoli al volo orizzontali e verticali, ivi inclusa l’individuazione di tutti i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenute. Le linee guida operative sono adottate dalla Commissione di cui al comma 1 entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore della presente legge ed approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Entro tre mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 4 il Governo è delegato ad apportare le eventuali modifiche al codice della navigazione.

6. I soggetti individuati agli adempimenti di cui al comma 4 provvedono ad attuare quanto contenuto nelle linee guida operative relativamente a impianti, costruzioni, tralicci ed opere realizzate antecedentemente a tale data.

 

Articolo 2

L’Istituto Geografico Militare predispone le carte digitali degli ostacoli della navigazione aerea, integrate ai sensi delle linee guida operative di cui al comma 4 dell’articolo 1 della presente legge, creando a tale scopo una idonea banca dati cartacea e digitale, i cui dati sono accessibile agli enti e alle organizzazioni interessate senza alcun onere per queste ultime. A tal fine è autorizzata in favore dell’Istituto Geografico Militare la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede attraverso la riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


Articolo 3

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 1, sono stabiliti gli indirizzi relativi all’installazione di opere e manufatti che costituiscono ostacoli verticali e orizzontali al volo e alla raccolta in apposite banche dati e diffusione mediante libero accesso dei dati concernenti i suddetti ostacoli.
 

De Menech

 

SEGUI L'ITER DEL PROPOSTA DI LEGGE

 


Presentata il 18.06.2014