LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA

Il relatore della legge sull’omofobia, Ivan Scalfarotto ha elaborato queste FAQ sugli aspetti del provvedimento al centro del dibattito e delle polemiche di questi giorni.

Perché l’approvazione della legge da parte della Camera rappresenta un passo storico per l’Italia?
Perché per la prima volta un ramo del Parlamento approva una norma ad hoc che riconosce in Italia l’esistenza, la dignità e il diritto di vivere pacificamente di una comunità di persone (le persone LGBT) che fino a oggi non sono state riconosciute in quanto tali, al contrario di altre minoranze. Le uniche norme antidiscriminatorie finora in vigore sono di origine europea e afferiscono a diritti individuali, come quelli del lavoro. Inoltre, per la prima volta il Parlamento italiano ha mandato solennemente al paese il messaggio
per cui l’odio contro queste persone costituisce un disvalore per la nostra comunità nazionale.

Cosa hanno ottenuto le persone LGBT, con l’approvazione della legge?
Hanno ottenuto l’integrale applicazione della legge Mancino e il riconoscimento che l’omofobia e la transfobia sono fenomeni da  eprimere allo stesso modo del razzismo, della xenofobia e dell’antisemitismo. La legge Mancino è stata estesa nella sua interezza. Anche l’emendamento Verini, che la modifica, introduce un cambiamento per tutta la legge e non solo per l’omofobia e la transfobia. Persino il titolo della legge risulta modificato: la legge Mancino ora si chiama “Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia”.

Cosa vuol dire, in pratica?
Estendere la Mancino nella sua interezza comporta l’introduzione dei reati di omofobia e transfobia:
a. istigare a commettere o commettere atti di discriminazione per motivi fondati sull’omofobia e sulla transfobia: punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro;
b. istigare a commettere atti di violenza per motivi fondati sull’omofobia e sulla transfobia: punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Inoltre viene vietata ogni organizzazione, associazione movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull’omofobia e sulla transfobia. Chi partecipa a tali organizzazioni o presta assistenza alla loro attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

E la famosa aggravante?
A parte i reati di nuova introduzione di cui sopra, la legge Mancino prevederà che per qualsiasi altro reato (non punito con l’ergastolo), se commesso con finalità di discriminazione o di odio fondati sull’omofobia o la transfobia si applicherà una pena aumentata fino alla metà. Per questi reati è sempre prevista la procedibilità d’ufficio.

L’aggravante non era prevista nel testo base della commissione?
No. Per consentire l’arrivo in aula della legge il PD si era dato disponibile a procedere con un testo che non la prevedeva. Ma ci eravamo impegnati a introdurla in aula, e così è stato. Su questo punto, peraltro, si è arenata la trattativa per arrivare a un’intesa con il PdL.

Perché avete cercato l’intesa più ampia possibile e non avete fatto la legge direttamente con 5Stelle e SEL? Solo per salvaguardare la maggioranza di governo?
No. Nella storia del paese, le grandi riforme civili non sono mai state collegate alle maggioranze di governo: basti pensare alla legge sull’aborto e a quella sul divorzio. I motivi fondamentali sono stati due. In primo luogo per fare in modo che la legge fosse considerata un passo importante di crescita per tutto il paese e non la vittoria di una parte sull’altra. In secondo luogo per garantire una più agevole approvazione al Senato.
Purtroppo, aver mancato questo obiettivo rende il percorso legislativo più accidentato, questo proprio a conferma della bontà della nostra strategia.

Ci sono altre disposizioni della Mancino che vale la pena ricordare?
Certo. Per esempio il divieto, in pubbliche riunioni, di manifestare o ostentare simboli propri delle organizzazioni razziste e omofobiche, che è punito con la pena della reclusione fino a tre anni o con una multa. Oppure, il divieto di accedere a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche a chi vi si rechi con quegli emblemi o simboli. Questo significa che, se fino a ieri, uno striscione razzista non poteva essere esposto in uno stadio mentre si poteva esporre uno striscione a contenuto omofobico, con la nuova legge non sarà più così.

Cosa prevede l’emendamento Verini?
L’emendamento Verini fornisce all’interprete una chiarificazione dell’intera legge Mancino (non solo la parte sull’omofobia e transfobia), forse superflua, ma che è stata richiesta da parte del mondo cattolico. Si tratta di un’applicazione dell’articolo 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero: le norme della legge Mancino sono norme penali che non servono a risolvere conflitti sulle opinioni. Chiunque può continuare a dire di essere contrario al matrimonio gay o allo ius soli. Sono opinioni che possono non piacerci, ma non possono essere oggetto di un procedimento penale.

E il sub-emendamento Gitti che ha provocato tante polemiche?
Il sub-emendamento Gitti in realtà è molto meno preoccupante di come sia stato descritto.
Basta leggerlo. Vi si dice che non costituiscono atti di discriminazione le condotte delle organizzazioni di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto a queste condizioni:
a. se sono conformi al diritto vigente
b. se sono assunte all’interno (non all’esterno) dell’organizzazione
c. se si riferiscono all’attuazione di principi e di valori di rilevanza costituzionale
Tutto questo solo “ai fini della presente legge”. Questo vuol dire che se vi è un’altra norma che stabilisce un divieto di discriminazione (per esempio: norme sul divieto di discriminazione sul lavoro), queste non vengono sanate da questo emendamento. Si tratta solo di una scriminante ai fini della legge penale, non di una scusante di carattere generale.

È un emendamento che servirà a coprire organizzazioni neofasciste, come ha detto qualcuno?
No, perché le organizzazioni neofasciste non perseguono principi di rilevanza costituzionale.
Al contrario, la legge approvata ieri prevede il divieto, assistito da pesanti sanzioni penali, di creare o assistere organizzazioni che abbiano tra i propri scopi l’omofobia.
Fino a ieri questo divieto non era previsto.

Che differenza c’è rispetto alla legge che non si riuscì ad approvare nell’altra legislatura?
Nella scorsa legislatura il risultato a cui ci si avvicinò, senza peraltro nemmeno avvicinarsi a raggiungerlo, era solo l’introduzione di un’aggravante comune aggiunta in coda alla lista delle attenuanti dell’art. 61 del codice penale, e solo per taluni reati.

20 settembre 2013

Dossier n. 15 Ufficio Documentazione e Studi 17 settembre 2013 | CONTRO L’OMOFOBIA, UNA LEGGE DI CIVILTÀ