Non c’è nessuna privatizzazione, nè svendita di un bene comune. Alla demagogia dei 5 stelle, replichiamo con risposte chiare e trasparenti ai cittadini”, chiarisce la responsabile Ambiente del PD Chiara Braga.

"L’acqua è un diritto umano universale e il nostro interesse è che sia garantito un servizio di qualità per tutti gli italiani; che ci sia un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica; che venga data stabilità al settore e che siano create le condizioni perché si facciano gli investimenti necessari. Gli emendamenti che il PD ha presentato, e che stiamo approvando in queste ore, vanno proprio in questa direzione, nel rispetto delle indicazioni che arrivano dall’Unione europea, delle pronunce della Corte Costituzionale, dando per certo il controllo e la partecipazione pubblica alla gestione, senza stravolgere in alcun modo l’esito del referendum del 2011. Questo controllo viene invece affidato all’Autorità per l’energia e l’acqua, che rispetto a un ministero garantisce più autonomia e qualità dei servizi, come dimostrano anche le recenti sanzioni che la stessa autorità ha comminato ad alcune aziende di servizi, tutelando servizi e tariffe."

 

 

“GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE” ” – A.C. 2212 

Finalità dei nostri emendamenti        

Intervenire in modo organico sul quadro normativo esistente relativo a tutto il ciclo dell’acqua (tutela, pianificazione e gestione della risorsa idrica), dando piena attuazione all’esito del referendum del 2011 che ha sancito:  

–      no all’obbligo di privatizzazione della gestione;       

–      no alla remunerazione del capitale investito a carico della tariffa.

 

La legislazione sull'acqua è sottratta a un approccio ideologico che si riduce allo scontro tra modello di gestione pubblico/privato, per rimettere al centro l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini italiani l'accesso all'acqua, a un servizio di qualità, a un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica nell'intero suo ciclo, dando stabilità al settore affinché faccia investimenti fondamentali prima di tutto per i cittadini che hanno il diritto ad avere un servizio adeguato, compartecipando con la tariffa a loro carico.

Il referendum ha segnato la strada, noi abbiamo lavorato in quel solco in questi anni e anche con gli emendamenti a questo testo.

Esistono nel Paese esperienze molto diversificate e con diverso grado di successo, indipendentemente dalla loro natura pubblica-mista-privata. La sfida è dimostrare, non con le affermazioni di principio ma con i fatti, che esiste un pubblico virtuoso, in grado di fare investimenti, di chiudere procedure di infrazione, di dare un servizio di qualità.

 

Non è prerogativa del privato!

Per questo, all’articolo 4, stabiliamo che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività e assegniamo tra i possibili criteri una priorità all’affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. Ma sarebbe sbagliato imporre d’altra parte una gestione pubblica, magari interrompendo processi virtuosi avviati faticosamente in questi anni dai territori, nella piena libertà di scelta dei comuni che hanno sempre la responsabilità di individuare il modello di gestione.

Anche le spesso richiamate esperienze di Parigi e Berlino che hanno ripubblicizzato il servizio, non sono state imposte per legge ma scelte liberamente alla luce di una maggiore convenienza basata sui dati di fatto.

È quello che affermiamo e vogliamo garantire anche noi con le leggi approvate fin qui e con questi emendamenti.    

Nel periodo che va dalla data di presentazione della proposta di legge A.C. 2212 (20 marzo 2014) ad oggi abbiamo già operato in maniera significativa su questi aspetti:    

– nello Sblocca Italia, con l’articolo 7, che è intervenuto sugli articoli 147 -149 -149bis – 150 del Codice dell’ambiente in materia di organizzazione territoriale del Sistema idrico integrato, del Piano d’ambito, dell’affidamento del servizio e dei rapporti tra Autorità d’ambito e gestori del servizio;

– nel Collegato Ambientale (articoli 51 – 58- 60 – 61) dove si è intervenuti sul  riassetto, la tutela e la pianificazione della risorsa idrica (autorità di distretto, pianificazione di bacino) andando a modificare gli articoli 54-63-64 del Codice dell’ambiente e sul Fondo di garanzia delle opere idriche, sulla tariffa sociale del sistema idrico integrato, introducendo disposizioni in materia di morosità.

I nostri emendamenti all’AC 2212, quindi, rispettano un quadro normativo che ha già fatto molti passi avanti, sempre in coerenza con l’esito referendario e con la successiva Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha escluso espressamente dal proprio ambito di applicazione il settore idrico, come recepita dall’articolo 1, comma 1, lett. hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (delega appalti) in considerazione proprio dell’importanza dell’acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini e tenendo conto che, secondo diverse pronunce della Corte Costituzionale, il servizio idrico integrato è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

Abbiamo ribadito la natura dell’acqua che è un bene naturale e un diritto umano universale, il diritto all'acqua potabile di qualità e ai servizi igienico-sanitari, stabilendo che sono un diritto umano essenziale:

tutte le acque sono PUBBLICHE (lo abbiamo anche esplicitato nel Codice dell’Ambiente all’articolo 144) e appartengono al demanio statale;      

l’acqua è un bene comune, una risorsa scarsa, che va utilizzata nel modo più efficiente e secondo criteri di solidarietà, responsabilità e sostenibilità;

la risorsa idrica deve essere utilizzata secondo criteri di priorità, in primo luogo per l’uso umano.      

Per noi l’obiettivo primario, nel rispetto del mandato referendario, è fare in modo che l’acqua sia realmente garantita a tutti i cittadini, che sia assicurato un servizio idrico integrato – relativo cioè a tutto il ciclo dell’acqua – di qualità.   

Per questo abbiamo eliminato quei passaggi del ddl Daga che inserivano stravolgimenti inutili all’assetto della pianificazione della risorsa idrica, che finalmente ha trovato stabilità nel Collegato ambientale, dando pieno recepimento alle Direttive UE in materia di acque e alluvioni (con gli emendamenti all’articolo 3).       
 

L’articolo 4 viene modificato sostanzialmente nelle parti in cui qualificava il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Questa disposizione è in contrasto con l’ordinamento giuridico nazionale ed europeo oltre che con la giurisprudenza.         

A tale riguardo, richiamando la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha escluso dal proprio ambito di applicazione il settore idrico, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lett. hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, in considerazione dell’importanza dell’acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, abbiamo chiarito che il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.  

Sull’affidamento della forma di gestione ci siamo attestati su articolo 149-bis del Codice Ambiente: “L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”

Abbiamo poi inserito sempre all’articolo 4 un emendamento che definisce la priorità dell’affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale che devono rispettare i requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house.

Riguardo alla copertura dei costi del Servizio idrico integrato (art. 8) abbiamo meglio definito le forme di finanziamento, riconducibili alla tariffa di cui all’articolo 154 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (e quindi non a una “generica” tariffa, ma a quella già definita dal codice ambientale), e alle risorse nazionali e comunitarie che sono destinate, con priorità, alla realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale, finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

Queste sono le priorità del settore, che abbiamo stabilito: diritto all’acqua, bolletta trasparente e risparmio idrico, aspetti centrali della proposta di legge, che permettono di coprire alcuni buchi rimasti nella legislazione vigente e di aumentare i livelli di controllo diffuso da parte dei cittadini sulla gestione del servizio idrico integrato attraverso una maggiore trasparenza e un obbligo di verifica del risparmio idrico effettuato dal gestore.

Per quanto riguarda il diritto all’acqua viene fissato un quantitativo minimo vitale gratuito per persona che, in base alla riformulazione del relatore, è fissato fino a 50 litri giornalieri (articolo 9), da garantire anche in caso di morosità. Il recupero dei minori introiti avviene agendo sulla tariffa a partire dal consumo eccedente i 50 litri, secondo un criterio di progressività e di incentivazione al risparmio della risorsa idrica. Inoltre abbiamo previsto che l’AEEGSI stabilisca criteri e modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l’erogazione dell’acqua per morosità, sulla base dell’ISEE e l’obbligo per le regioni di monitorare lo stato di installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni unità abitativa. Inoltre, l’AEEGSI, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale, dovrà individuare misure per favorire la diffusione della tele-lettura da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Infine abbiamo meglio definito il governo partecipativo del servizio idrico integrato (articolo 10), limitando la partecipazione dei cittadini alle sole fasi di pianificazione e programmazione e identificando nell'EGATO il soggetto a cui vengono richiesti obblighi di pubblicità e trasparenza, in quanto responsabile anche delle scelte di gestione del servizio.

 

 


Roma, 15.03.2016