La Camera ha convertito in legge il decreto-legge con cui il Governo ha introdotto misure per la riduzione dell’arretrato in materia di processo civile e per una maggiore efficienza della macchina della giustizia.
Per maggiori dettagli si vedano la scheda dell’iter del provvedimento e i dossier di approfondimento sul sito della Camera dei Deputati.
Questo provvedimento rappresenta il primo importante tassello del più ampio progetto di riforma della giustizia che il Ministero ha elaborato nei mesi scorsi e va inquadrato all’interno di un processo di modernizzazione e razionalizzazione della giustizia apprezzato di recente anche dalle istituzioni comunitarie.
Vengono introdotte norme finalizzate innanzitutto alla riduzione del carico del contenzioso civile pendente (sono 5 milioni i processi ancora aperti) e alla riduzione dei tempi delle cause civili. E’ vero infatti che, come si legge nella relazione illustrativa del decreto, “ancorché debba essere considerato che, per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, nel rapporto Doing Business della Banca Mondiale l’Italia ha scalato ben 37 posizioni nella classifica sull’efficienza della giustizia, passando dal 140º al 103º posto, resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente – soprattutto in appello – e della sistematica violazione de termine di ragionevole durata del processo.
A ciò va aggiunto come più volte il Governo abbia sottolineato la necessità di dare a questo Paese una giustizia civile che funzioni anche come volano della ripresa economica – soprattutto in un gravissimo contesto economico come quello attuale -, come passo necessario per cercare di attrarre le imprese straniere a investire nel nostro Paese e per consentire, anche alle nostre imprese, di avere un'effettiva tutela del diritto di credito.
La riforma della giustizia civile vera e propria sarà affrontata con i provvedimenti già annunciati dal Governo e che a breve saranno posti all'esame del Parlamento. Si tratta di una riforma che nasce da valutazioni di ordine generale e che pone al centro degli interessi quelli dei cittadini e delle imprese: semplificazione, minori costi, cause definite in minor tempo, efficacia nell'esecuzione delle sentenze. Scaturisce da un serrato confronto, dopo molti anni di rapporti difficili, e ha coinvolto tutti gli operatori di giustizia, a partire dalla magistratura e dagli ordini professionali, che hanno oggi ed avranno ancora di più domani un ruolo centrale e strategico.
LA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Il provvedimento in esame quindi si propone di affrontare efficacemente una serie di questioni ormai indifferibili e urgenti, prendendo le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell’Avvocatura (quale attore primario nel contesto dell’amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile) e muovendosi lungo due binari: 1) quello della riduzione dei tempi del processo civile; 2) quello di perseguire la certezza del diritto e dei rapporti giuridici e rendere effettiva la tutela del diritto di credito (cioè di consentire nella fase esecutiva – dopo che si è formato un titolo esecutivo – di potere aggredire il bene e recuperare in qualche modo i crediti).
Le misure per la riduzione dei tempi delle cause civili
L’obiettivo della riduzione dei tempi delle cause civili viene perseguito, da un lato, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinnanzi all’autorità giudiziaria e, dall’altro lato, attraverso la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo (la procedura di negoziazione assistita da avvocati).
Nello stesso senso vanno inquadrate le importanti norme che introducono la particolare forma di negoziazione assistita finalizzata alla soluzione di controversie in materia di separazione o di divorzio: viene infatti prevista la possibilità – in ipotesi sostanzialmente prive di complessità o comunque sotto il controllo dell'autorità giudiziaria – di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio con l’assistenza di avvocati oppure dinanzi al sindaco. Questa possibilità permetterà di evitate burocrazie e spese, con vantaggio per l'effetto deflattivo e per la diminuzione del carico dei procedimenti, ma anche e soprattutto per le persone, sia sotto l'aspetto economico che di sofferenza personale (da sottolineare che ciò vale solo per i casi in cui vi sia l’accordo delle parti).
Le misure per la tutela del diritto di credito e altre misure per conferire maggior efficienza alla macchina della giustizia
Nel decreto è inserita una parte importante che riguarda le procedure esecutive: sono introdotte misure per l'efficienza e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata, tra cui l'informatizzazione dei registri di cancelleria relativi alle cause di esecuzione, la possibilità per gli ufficiali giudiziari di ricercare beni da pignorare mediante consultazione di tutte le banche dati della P.A., e la concentrazione di tutti i procedimenti esecutivi a carico dello stesso debitore (si riducono quindi non solo i tempi e si semplifica la procedura esecutiva, ma si consente, aumentando e rivedendo in parte i poteri anche dell'ufficiale giudiziario, di accentuarne l'esercizio dei poteri, proprio per facilitare la ricerca dei beni).
Vengono poi disincentivate le liti temerarie o strumentali, attraverso norme più stringenti in tema di liquidazione delle spese legali e di soccombenza (per arginare la discrezionalità del giudice, e ridurre l’abuso del processo), e vengono introdotte disposizioni che aumentano di 8 punti percentuali gli interessi dovuti in favore di chi è costretto ad andare in giudizio per far accertare le sue ragioni (quindi, con l'approvazione di questo provvedimento, chi strumentalmente e temerariamente vorrà resistere in giudizio subirà conseguenze economiche significative e disincentivanti).
Un’altra norma di semplificazione del processo civile è quella che prevede il passaggio delle cause semplici dal rito ordinario a quello sommario. Anche questa disposizione va nell'ottica di un'accelerazione del processo civile: è una norma importante (la normativa attuale prevede la possibilità di passaggio inverso, dal rito sommario all'ordinario mentre ora si attribuisce al giudice il potere di disporre il passaggio inverso) perchè consentirà di saltare o ridurre le varie scansioni procedurali che precedono e che riguardano l'indicazione e l'ammissione dei mezzi di prova (questa norma va letta nel quadro del disegno di legge delega cui sta lavorando il Governo, perché avrà proprio come oggetto quello di ridurre le fasi processuali).
Un punto che il Governo ha tenuto molto a sottolineare è che le misure e gli istituti proposti con questo decreto alle parti e ai cittadini non necessariamente implicano l’esercizio della tutela dei diritti dentro la giurisdizione, ma anche fuori: si tratta cioè del tentativo di introdurre un cambio di mentalità, una spinta di ordine culturale, un incentivo per i cittadini ad utilizzare questa forma alternativa di giurisdizione.
LA STRUTTURA DEL DECRETO-LEGGE E IL CONTENUTO NEL DETTAGLIO
Il decreto si compone di 23 articoli, suddivisi in 7 Capi.
Durante l’esame al Senato sono stati soppressi l’art. 7 e l’art. 15 e introdotti gli articoli 19-bis e 21-bis.
CAPO I. LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO DALLA SEDE GIUDIZIARIA A QUELLA ARBITRALE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI CAUSE CIVILI IN CORSO (ART. 1)
Si stabilisce che nelle cause civili pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale.
Il trasferimento è, tuttavia, soggetto a dei limiti: è escluso infatti per le cause già assunte in decisione, per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili e per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (con l’eccezione però per le cause di lavoro che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, ove il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale).
Gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio dell'ordine forense circondariale, tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni all'albo circondariale (e ai quali, per lo stesso periodo, non siano state inflitte condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo).
Il lodo ha valore identico alla sentenza.
CAPO II. LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI (ARTT. 2-11)
In questo Capo viene introdotta e disciplinata la “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”, che si sostanzia nell’accordo con il quale le parti convengono di cooperare con lealtà e buona fede per la risoluzione amichevole di una controversia, avvalendosi dell’assistenza di avvocati iscritti all’albo professionale.
Si tratta, nella sostanza, di un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, che si affianca agli istituti analoghi già esistenti e che intende dare rapida tutela dei diritti dei cittadini, confinando all'area giudiziale le sole liti che appaiono irrisolvibili anche all'esito della negoziazione assistita.
E’ previsto come dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (la mancata informativa al cliente costituisce quindi infrazione disciplinare dell'avvocato).
La convenzione (redatta, a pena di nullità, in forma scritta) deve indicare: il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura (in ogni caso non inferiore a 1 e non superiore a 3 mesi) e l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili né le cause di lavoro.
L’obbligo di ricorso alla negoziazione per date materie (art. 3)
L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita viene qualificato come condizione di procedibilità in specifiche materie (chi agisce in giudizio deve, quindi, invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione prima di ricorrere al giudice): ciò vale per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, e per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50.000 euro.
Viene disposto che l’esperimento della nuova forma conciliativa non possa precludere la concessione di provvedimenti cautelari o d’urgenza, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Gli effetti della non accettazione dell’invito e del fallimento dell'accordo di negoziazione assistita (art. 4)
È previsto che l'invito che l'avvocato di una parte rivolge all'altra debba contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (possibile condanna della parte soccombente anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in caso di mala fede o colpa grave) e 642, primo comma, c.p.c. (possibile esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato).
Gli effetti del raggiungimento dell’accordo (art. 5)
Viene stabilito che l'accordo che definisce la lite ha valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
L'accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico (sarà invece necessario che il processo verbale dell'accordo sia autenticato da un pubblico ufficiale quando l'accordo riguardi la conclusione di contratti o atti soggetti a trascrizione).
Viene, infine, sancita l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugni un accordo di cui ha contribuito alla redazione.
Una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita per la separazione e il divorzio (art. 6)
E’ prevista una particolare forma di negoziazione assistita finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La convenzione deve essere assistita da almeno un avvocato per parte.
E’ però previsto un passaggio giudiziale obbligatorio:
1) In caso di presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il p.m. lo autorizza quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli. In caso contrario, l’accordo è trasmesso entro 5 giorni dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 gg., la comparizione delle parti.
2) L’accordo concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti deve essere trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell’accordo stesso agli uffici di stato civile competenti (è fatto quindi obbligo all'avvocato di trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto).
La definizione dell'accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutivo e produce quindi gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo deve dare atto che gli avvocati, anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare (il tentativo di conciliazione è obbligatorio nell'ordinario procedimento giudiziale); hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori.
Interruzione della prescrizione e della decadenza (art. 8)
Analogamente a quanto stabilito per l’invito alla domanda giudiziale, anche l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita interrompe il corso della prescrizione del diritto fatto valere. Analoghi effetti conseguono dal momento della sottoscrizione della convenzione tra le parti.
Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza (art. 9)
Vengono individuati gli obblighi dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita. In particolare, è vietato agli avvocati essere nominati arbitri nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione di negoziazione (o connesse); gli stessi avvocati e le parti sono vincolati ad obblighi di lealtà e riservatezza sul contenuto delle informazioni ricevute.
Antiriciclaggio (art. 10)
Viene escluso in capo all'avvocato l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette imposto ai professionisti dal cd “decreto antiriciclaggio”, anchenell'ipotesi di consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, nella quale si sia innestata la procedura di negoziazione assistita come illustrata ai precedenti articoli.
Raccolta dei dati (articolo 11)
Reca norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita illustrate. E’ previsto in particolare:
– che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto ovvero al consiglio a cui è iscritto uno degli avvocati che hanno prestato assistenza nella convenzione di negoziazione assistita, al fine di coprire il caso in cui l'accordo venga concluso fuori dal territorio nazionale;
– che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmetta i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto.
– Che il ministro della giustizia trasmetta alle Camere ogni anno una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della nuova disciplina, comprensiva di dettagliati dati statistici sulla tipologia di controversie interessate alla negoziazione assistita ed il numero per anno delle iscrizioni a ruolo (anch’esse distinte per tipologia).
CAPO. III ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO (ART. 12)
L’articolo introduce una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare rispetto alle disposizioni dell’art. 6.
Oltre che attraverso la negoziazione assistita di cui all'articolo 6, viene infatti garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'indicata disciplina non può essere applicata in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre in tale con accordo non si può procedere a trasferimenti patrimoniali. Il sindaco dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma dell'accordo medesimo. La pausa di riflessione di trenta giorni è invece esclusa per l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
E’ prevista la facoltà per le parti di farsi assistere da un avvocato.
CAPO IV. ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE (ARTT. 13-16)
Modifiche al regime della compensazione delle spese (art. 13)
Al fine di disincentivare l'abuso del processo, la norma incide sull'istituto della compensazione delle spese processuali, largamente utilizzato nella pratica applicativa, nel senso che il giudice può disporre la compensazione solo nei casi di soccombenza reciproca, ovvero dì novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza (la norma si rende necessaria perché, nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo).
Passaggio dal rito ordinario a rito sommario di cognizione (art. 14)
La norma interviene sui procedimenti civili di minore complessità, per la cui decisione è sufficiente una semplice istruttoria. In particolare, viene introdotto un nuovo articolo nel codice di procedura civile, il 183-bis, volto a consentire il passaggio d'ufficio dal rito ordinario dì cognizione al rito sommario per questo tipo di procedimenti, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta (ciò, al fine di conseguire una più efficiente razionalizzazione delle risorse umane e strumentali negli uffici giudiziari).
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e ferie dei magistrati (art. 16)
Le norme stabiliscono che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è disposta dal 1° al 31 agosto di ciascun anno (mentre la normativa previgente la disponeva dal 1° agosto al 15 settembre).
Viene inoltre stabilito che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di 30 giorni (precedentemente erano 45).
CAPO V. MISURE PER LA TUTELA DEL CREDITO, NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (ARTT. 17-20)
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti (art. 17)
E’ disposto un aumento dall'1 all'8,15 per cento del tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale (pari a quello previsto dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, attuata con Decreto Legislativo 231/2002).
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 18)
Si modifica il codice di procedura civile per introdurre, a carico del creditore, l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione. A partire dal prossimo 31 marzo 2015, ildeposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Viene inoltre stabilita l'inefficacia del pignoramento nei casi di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo (art. 19)
L'articolo, intervenendo tanto sul codice di procedura civile quanto sulle disposizioni di attuazione, modifica vari aspetti della disciplina dell’espropriazione forzata. In particolare:
• attribuisce la competenza per l’esecuzione forzata di crediti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, mantenendo il principio previgente – della competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore – nei soli casi di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione;
• disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare;
• prevede l’applicabilità di tali modalità di ricerca anche quando l’autorità giudiziaria deve ricostruire l’attivo e il passivo nelle procedure concorsuali, deve adottare provvedimenti in materia di famiglia o di gestione dei patrimoni altrui;
• introduce la chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo degli assetti patrimoniali pignorati;
• disciplina l’espropriazione forzata su autoveicoli e motoveicoli;
• modifica la disciplina dell’espropriazione presso terzi, eliminando l’obbligo per il terzo di presenziare all’udienza e consentendogli di limitarsi a rendere una dichiarazione con modalità telematiche;
• prevede, nell’espropriazione immobiliare, che il giudice possa autorizzare la vendita con incanto solo se ritiene che con tale modalità sia possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato dell’immobile;
• disciplina il procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti, prevedendone la vendita o la distruzione.
Esecuzione forzata dei crediti delle rappresentanze diplomatiche (art. 19-bis)
Vengono escluse dall’esecuzione forzata le somme depositate su conti correnti o postali per i quali il capo della rappresentanza diplomatica abbia comunicato al Ministero degli affari esteri ed all’istituto depositario che si tratta di conti esclusivamente destinati all’espletamento delle funzioni diplomatiche.
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali (art. 20)
La norma introduce l’obbligo di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell’ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (ciò per consentire oltre che un controllo da parte del giudice preposto, anche al Ministero della giustizia e al Ministero delle attività produttive di verificare l’esito e l’efficienza di tali procedure a fini statistici).
CAPO VI. MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (ARTT.21 E 21-BIS)
Tramutamenti successivi dei magistrati (art. 21)
La disposizione è infatti diretta a realizzare l'obiettivo di ridurre al massimo i tempi di scopertura dei posti vacanti, all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale (cioè quei trasferimenti successivi all’assegnazione di sede dopo il tirocinio iniziale e che non prevedono nè il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi né il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina).
Poiché tale sistema ha mostrato limiti di efficienza in relazione agli sfasamenti temporali dei trasferimenti disposti in attuazione dello stesso bando, l’articolo 21 prevede nuove regole per le procedure di tramutamento orizzontale che siano avviate con delibera CSM successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame.
Ripristino dell’ufficio del giudice di pace di Ostia e di Barra (art. 21-bis)
L’articolo apporta modifiche alla recente riforma della geografia giudiziaria che ha interessato l’organizzazione ed il dislocamento sul territorio degli uffici del giudici di pace.
In particolare, ripristina due uffici del giudice di pace già soppressi all’esito della riforma: il primo, ad Ostia nel comune di Roma (circondario del tribunale di Roma); il secondo, a Barra nel comune di Napoli (circondario del tribunale
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI (ARTT. 22 – 23)
L'articolo 22 reca in particolare le disposizioni finanziarie. Infine, l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore.
DOSSIER 64 _ PROCESSO CIVILE.PDF
Belluno, 06.11.2014