PENSIONI D’ORO: Il Partito Democratico ha votato per ridurre questi privilegi.
Ieri la Camera dei Deputati ha approvato una mozione – proposta dalla maggioranza – per ribadire al Governo la necessità di continuare nella operazione iniziata nella legge di stabilità di incidere nelle pensioni cosiddette d’oro chiedendo loro un contributo di solidarietà.
In particolare si chiede al Governo l’adozione di interventi normativi che, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte Costituzionale – sempre in un’ottica di solidarietà interna al sistema pensionistico – siano tesi a realizzare una maggiore equità per ciò che concerne le cosiddette « pensioni d’oro » e correggano per queste ultime eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall’applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo nella determinazione del trattamento pensionistico.
Personalmente alle mozioni preferisco le norme attuabili e concrete: è bene continuare sulla strada del comma 486 della legge di stabilità, che ha introdotto per un triennio un contributo di solidarietà a carico dei trattamenti di più elevato ammontare – anche al fine di sostenere iniziative in favore dei lavoratori cosiddetti « esodati » – e del comma 489, il quale ha introdotto un limite alla cumulabilità dei redditi da pensione percepiti da ex dipendenti pubblici con ulteriori fonti di reddito pure poste a carico della finanza pubblica.
Non è vero quindi che il Partito democratico è a favore delle pensioni d’oro.
Tutti i gruppi politici ieri hanno presentato mozioni che andavano tutte nello stesso senso, come al solito ogni gruppo ha votato la sua.
Roger
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La Camera,
premesso che: il tema delle cosiddette « pensioni d’oro » costituisce attualmente argomento di vivace confronto, nella diffusa percezione che i trattamenti pensionistici di importo particolarmente elevato costituiscano spesso il frutto di ingiustificate normative di favore e di veri e propri privilegi; la riforma del 2011 ha determinato l’instaurazione di un sistema previdenziale che collega maggiormente gli importi pensionistici con l’ammontare dei contributi versati. La medesima riforma ha prodotto, tuttavia, effetti negativi in danno, in particolare, di alcuni soggetti (i cosiddetti « esodati ») in favore dei quali è certa- mente opportuno ed equo destinare una parte delle risorse derivanti dall’applicazione di misure di solidarietà a carico dei percettori di importi pensionistici ingiustificatamente elevati; come è noto, la giurisprudenza costituzionale guarda con sfavore forme di prelievo coattivo di ricchezza che vadano a colpire solo talune fonti di reddito (ad esempio, i redditi da pensione), in tal modo introducendo misure di carattere sostanzialmente impositivo che violano il generale canone costituzionale della progressività del sistema tributario; il Governo e il Parlamento hanno opportunamente introdotto, con la recente legge di stabilità, significative misure che si muovono proprio nella direzione di affrontare i problemi di equità sociale con- nessi con l’esistenza di importi pensioni- stici di ammontare particolarmente elevato in assenza – in molti casi – di un’effettiva ragione giustificatrice. Sotto questo aspetto, meritano di essere segnalati: il comma 486, che ha introdotto per un triennio un contributo di solidarietà a carico dei trattamenti di più elevato ammontare, anche al fine di sostenere iniziative in favore dei lavoratori cosiddetti « esodati »; il comma 489, il quale ha introdotto un limite alla cumulabilità dei redditi da pensione percepiti da ex dipendenti pubblici con ulteriori fonti di reddito pure poste a carico della finanza pubblica;
appare utile che il Governo pro- ceda nell’esame della delicata materia, prestando comunque la massima attenzione alla giurisprudenza della Corte costituzionale,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti e l’efficacia delle citate misure introdotte con la legge di stabilità;
a valutare, agli esiti di questo monito- raggio, l’adozione di interventi normativi che, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte costituzionale, sempre in un’ottica di solidarietà interna al sistema pensionistico, siano tesi a realizzare una maggiore equità per ciò che concerne le cosiddette « pensioni d’oro » e correggano per queste ultime eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall’applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo nella determina- zione del trattamento pensionistico.
. (1-00258) (Nuova formulazione) Marialuisa Gnecchi e altri . LINK ATTO della Camera | 08.01.2014