premesso che:
la legge di stabilità 2013 all’articolo 1 comma 489 – abrogando l’articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, primo e secondo periodo – è intervenuta sulla disciplina Iva delle prestazioni sociali a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi di cui al n. 41-bis della Tabella A – Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: disposizione che assoggetta all’aliquota ridotta del 4 per cento le «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale»;
con ciò l’aliquota del 4 per cento verrebbe elevata al 10 per cento (+ 150 per cento) per le prestazioni rese in esecuzione di appalti o convenzioni e introducendo il regime di esenzione per altre, ovvero quelle rese direttamente agli utenti dei servizi;
la proposta di riforma è stata sollecitata dal timore dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della commissione Ue nei confronti dello Stato italiano per contrasto con la direttiva Ue in materia di Sistema comune Iva;
il Governo ha ritenuto inizialmente di proporre la soppressione – con effetti immediati – dell’aliquota agevolata del 4 per cento. Tuttavia, all’indomani della presentazione del disegno di legge, i numerosi soggetti hanno difeso il regime delle prestazioni sociali, rilevando l’inconsistenza della contestazione di incompatibilità con il diritto comunitario, basata su supposizioni da dimostrare. Così, anche in virtù del suddetto intervento, l’incremento del regime è stato posticipato ai contratti stipulati nel 2014;
ciò, oltre a far salve le situazioni pregresse, ha fatto guadagnare il tempo necessario per valutare l’effettività del contrasto con l’ordinamento comunitario ed eventualmente consentire a Parlamento e Governo di ripristinare il regime del 4 per cento per tutte le prestazioni sociali;
ora perciò, valutando l’impatto che l’aumento dell’Iva sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali genererebbe, si riscontrano molti punti di oggettivo svantaggio per le famiglie, per le stesse cooperative sociali e per le istituzioni locali, senza alcun reale vantaggio reale per lo stato, dato che:
gli enti locali, Comuni e Asl non hanno risorse per far fronte all’aumento dell’Iva di 6 punti percentuali (ovvero del 150 per cento), quindi, con le medesime risorse del 2013, nel 2014 forniranno meno servizi sociali agli italiani, si taglieranno i servizi di inclusione sociale alle fasce più deboli della popolazione: a 500.000 persone;
la misura non produrrà aumento effettivo del gettito dall’incremento dell’Iva: l’unico effetto sarà quello di spostare parte delle risorse dagli enti locali alle casse statali;
l’aumento dell’Iva allargherà l’area dell’evasione e dell’irregolarità del lavoro, la dove viceversa la cooperazione sociale in questi anni ha invece fatto emergere migliaia di posti di lavoro regolare nel settore dell’assistenza;
la misura mette chiaramente a rischio l’occupazione (42.800 posti di lavoro) di un settore che invece ha dato e potrebbe continuare a dare un contributo determinante alla creazione di nuova occupazione;
nel caso dell’inevitabile disoccupazione, vi sarà comunque un esborso pubblico perché sarà necessario chiedere e ottenere fondi per gli ammortizzatori sociali o altre forme di tutela per le persone che perderanno il lavoro (ad esempio cassa integrazione in deroga eccetera);
oltre a produrre gravi problemi alle famiglie, tale incremento Iva avrà l’effetto automatico di ridurre i consumi di queste persone e, quindi, di ridurre la loro contribuzione fiscale,
impegna il Governo
compatibilmente con la disciplina comunitaria, a mantenere in vigore la sola aliquota ridotta del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni rivedere in tal senso il provvedimento contenuto nella legge di stabilità 2013.
Ordine del Giorno 9/01458/021
presentato da ZANIN Giorgio
testo di Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67
9/1458/21. (Testo modificato nel corso della seduta)
Zanin, Bobba, Patriarca, Martelli, Madia, Causin, Biondelli, Antezza, Bonomo, De Menech