ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA SPECIALE MONTANA DI BELLUNO
Proposta di Legge Costituzionale d’iniziativa dei Deputati Gianclaudio BRESSA e Roger DE MENECH

Onorevoli Colleghi! — Il persistere e l’aggravarsi della situazione di squilibrio tra il regime di autonomia riconosciuto dall’ordinamento costituzionale ai confinanti territori delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Friuli Venezia Giulia e quello attribuito, nell’ambito della regione Veneto, alla provincia di Belluno, richiedono uno sforzo congiunto delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e dei cittadini per realizzare un progetto di riforma istituzionale e finanziaria che restituisca pari dignità e uguali opportunità al territorio della provincia di Belluno, interamente montano, transfrontaliero, con la presenza di diverse minoranze linguistiche e con vocazione a uno sviluppo economico integrato alle altre realtà territoriali dell’arco alpino.
Allo stesso modo la natura prettamente centralistica del decentramento amministrativo attuato dalla regione Veneto con la legge regionale n. 11 del 2001 e il ruolo marginale e subalterno attribuito ai territori montani dalle politiche economiche, sociali e infrastrutturali attuate dalla stessa regione, fortemente penalizzante nei confronti delle autonomie locali della provincia di Belluno, della parità dei diritti e delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, nonché delle potenzialità di sviluppo dell’economia del suo territorio, fortemente avvertito dai cittadini, hanno innescato movimenti di legittima protesta che rischiano tuttavia, in assenza di risposte efficaci, di innescare processi di vera e propria disgregazione delle comunità locali e di rottura della stessa integrità della regione.
Il territorio della provincia di Belluno, che pure presenta, per le proprie caratteristiche geografiche, fisiche, economiche, sociali ed etnico-culturali, condizioni del tutto simili a quelle dei territori delle confinanti regioni e province autonome, viene obiettivamente a trovarsi in condizioni di indiscutibile squilibrio rispetto ai poteri di autogoverno e alla disponibilità di risorse riconosciuti dagli statuti speciali, in dipendenza di ragioni storiche e di vincoli di carattere internazionale, ai territori delle regioni confinanti, uno squilibrio che deve essere ripianato con l’introduzione nel nostro ordinamento di una riforma, in linea con i princìpi ispiratori della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e con l’attuazione del federalismo fiscale che, assicurando condizioni di effettiva autonomia nel governo del territorio e delle risorse, realizzi un pieno riequilibrio istituzionale ed economico tra i predetti territori ponendo le condizioni per il raggiungimento di un’effettiva uguaglianza e di una reale pari opportunità alle popolazioni residenti.
La presente proposta di legge costituzionale, pur mantenendo ferme le prerogative riconosciute alle regioni e alle province autonome di cui all’articolo 116, primo e secondo comma, della Costituzione, introduce, nel solco dei princìpi affermati al comma terzo dello stesso articolo e del successivo 119, ampi poteri di autonomia nei riguardi di quei territori della Repubblica che, proprio in ragione delle loro uniformi caratteristiche territoriali, economico-sociali ed etnico-culturali, abbisognano di poteri speciali di autogoverno e di autonomia finanziaria per attuare il necessario riequilibrio con i confinanti territori dotati di autonomia speciale.
La proposta di legge costituzionale prevede:
a) l’istituzione delle provincia speciale montana di Belluno cui è conferita una particolare condizione di autonomia amministrativa e finanziaria, secondo disposizioni dettate con legge ordinaria, sentite le regioni interessate. Si è ritenuto di mantenere ferma, pertanto, la potestà legislativa, nelle materie di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, in capo allo Stato e alla regione di appartenenza, prevedendo tuttavia, proprio in ragione del particolare regime di specialità, che non è escluso dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione l’attribuzione di un’ampia autonomia amministrativa e finanziaria, che trova riscontro nei princìpi generali affermati dagli articoli 118 e 119 della stessa Costituzione e che sarà disciplinata direttamente dalla legge statale ordinaria (articolo 1);
b) l’individuazione delle materie nelle quali, anche in deroga ai criteri di riparto delle funzioni amministrative attribuite allo Stato e alle regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dalla legislazione nazionale di attuazione, possono essere attribuite direttamente alla provincia speciale montana le funzioni amministrative, ferme restando le competenze attribuite ai comuni e agli altri enti locali direttamente dalla Costituzione e dalla legge ordinaria (articolo 2);
c) la definizione delle modalità di presentazione e di approvazione della legge ordinaria attuativa della specialità ai sensi dell’articolo 1, prevedendo un ruolo di iniziativa da parte della provincia interessata, con l’acquisizione del parere da parte della regione di appartenenza. Il coinvolgimento della regione, che si ispira al principio contenuto all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si attua nella forma dell’intesa, che prelude alla presentazione da parte del Governo del relativo disegno di legge al Parlamento per la sua approvazione (articolo 3);
d) la disciplina delle concrete modalità di attuazione del trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni, fissando termini precisi per l’adozione dei provvedimenti sia da parte del Governo che della regione interessata (articolo 4);
e) la disciplina del trasferimento delle risorse destinate all’esercizio delle funzioni conferite, il cui importo è fissato in via generale in misura pari a otto decimi del gettito dei tributi erariali e regionali percepiti nel corrispondente territorio provinciale, oltre al trasferimento di tutti beni del demanio statale e regionale (articolo 5).


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo l’articolo 123 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 123-bis. – Alla provincia speciale montana di Belluno sono attribuite una forma e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria, secondo disposizioni adottate con legge ordinaria, sentite le Regioni interessate».
Art. 2.
1. Ferme restando le funzioni fondamentali attribuite ai comuni e alle province ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono attribuite alla provincia montana di Belluno di cui all’articolo 123-bis della Costituzione, le funzioni amministrative, anche di competenza statale e regionale, nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e in particolare nelle seguenti materie:
a) governo del territorio;
b) produzione dell’energia, con particolare riguardo alla gestione delle relative concessioni;
c) protezione civile;
d) tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
e) turismo;
f) politiche del lavoro e formazione professionale;
g) cave, miniere, acque minerali e termali;
h) difesa del suolo e governo del demanio idrico;
i) agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
l) trasporto pubblico locale su gomma;
m) impianti a fune e piste da sci;
n) tutela delle minoranze linguistiche;
o) servizi alla persona nei limiti delle competenze programmatorie spettanti alla regione Veneto.
Art. 3.
1. La proposta di legge di cui all’articolo 123-bis della Costituzione è presentata al Governo da parte della provincia speciale montana di Belluno, su deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi del consiglio provinciale, sentito il parere della regione Veneto, per il raggiungimento di un’intesa.
2. Sulla base dell’intesa di cui al comma 1, il Governo presenta al Parlamento il relativo disegno di legge per l’approvazione.
Art. 4.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 3, il Governo provvede con appositi regolamenti di attuazione, deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati con decreti del Presidente della Repubblica, al trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni alla provincia speciale montana di Belluno.
2. Se le funzioni di cui all’articolo 2 sono assegnate alla regione Veneto, questa provvede a trasferirle con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui all’articolo 3.
3. Con i regolamenti e con il decreto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è altresì determinato il finanziamento per
l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla provincia speciale montana di Belluno, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 5.
4. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2, provvede il Governo in via sostitutiva nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine ivi previsto.
Art. 5.
1. Il finanziamento per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla provincia speciale montana di Belluno avviene nel rispetto del principio di integrale copertura, ai sensi dell’articolo 119, quarto comma, della Costituzione, e comunque non può essere inferiore a una quota pari a otto decimi del gettito dei tributi erariali e regionali percepiti nel corrispondente territorio provinciale.
2. Sono altresì trasferiti alla provincia speciale montana di Belluno i beni del demanio statale e regionale compresi nel corrispondente territorio provinciale.


XVII LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge Costituzionale d’iniziativa dei Deputati
Gianclaudio BRESSA e Roger DE MENECH

Proposta di legge C. 379 Presentata il 20 marzo 2013


http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=379&sede=&tipo=