L’Italia è ferma da circa vent’anni. Inefficienze, sacche di privilegi e problemi strutturali che non si è mai avuto il coraggio di affrontare hanno messo un freno all’incredibile potenziale del nostro Paese. Lo Stato, inteso come macchina amministrativa, è percepito come una zavorra, una macchina creatrice di ostacoli e burocrazia per i cittadini. Allo stesso tempo, il lavoro di tante persone capaci impiegate nella Pubblica Amministrazione non è valorizzato come dovrebbe essere.
Il decreto legge approvato dalla Camera, in prima lettura, è il primo tassello della grande riforma della Pubblica Amministrazione, contenente le norme più urgenti e quindi immediatamente applicabili, che consentirà di ripristinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato. A completare il pacchetto, si aggiungerà il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2014 recante “Delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (AS 1577), contenente deleghe legislative, da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge, riguardanti disposizioni per l’accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese, il personale e la riforma della dirigenza pubblica, il riordino della conferenza dei servizi, la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza.
Il decreto legge 90/2014 (AC 2486 A/R), che adesso passa all’esame del Senato, interviene lungo quattro direttrici di interventi:
1) efficienza della Pubblica Amministrazione e sostegno dell’occupazione;
2) semplificazione;
3) trasparenza e correttezza dei lavori pubblici;
4) snellimento del processo amministrativo e attuazione del processo civile telematico.
EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
“Staffetta” generazionale
Stop ai posti occupati da chi può già andare in pensione. Una generazione di giovani lavoratori ha già pagato fin troppo la mancanza di opportunità di mettersi alla prova e di assumersi le proprie responsabilità. Con l’abrogazione del cosiddetto “trattenimento in servizio” e l’ampliamento della possibilità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della PA nei confronti di chi può già andare in pensione, salta uno dei “freni” che fino ad ora hanno bloccato l’accesso o la carriera di tanti giovani promettenti nei settori più svariati della Pubblica Amministrazione, liberando anche risorse per nuove assunzioni. La deroga alla revoca dei trattenimenti in servizio riguarda i magistrati in quanto, con l’immediata applicazione della norma, quasi la metà delle Procure italiane rimarrebbero prive di vertici. Pertanto, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari,l’entrata in vigore della norma sarà graduale: i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, potranno continuare a essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2015 (l’età pensionabile dei magistrati è di 70 anni).
Viene ampliato l’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte delle PA, incluse le Authority, per il personale, anche dirigenziale, che abbia raggiunto i requisiti per il pensionamento, purchè non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dar luogo a penalizzazioni. La norma si applica anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del sistema sanitario nazionale, non prima però del compimento del 65° anno di età, e non prima del raggiungimento del 68° anno di età per i responsabili di struttura complessa. I professori universitari andranno, invece, in pensione al compimento del 68° anno di età.
Prevista, inoltre, per tutti i lavoratori, pubblici e privati, l’eliminazione delle penalizzazioni economiche in caso di accesso alla pensione prima dei 62 anni, a condizione che abbiano raggiunto il limite massimo di contributi previdenziali entro il 31 dicembre 2017 (41 anni e mezzo per le donne e 42 anni e mezzo per gli uomini). Al fine del calcolo vengono considerati tutti i periodi di contribuzione figurativa: congedo matrimoniale, maternità facoltativa.
Prevista la possibilità di prepensionamento per i giornalisti di imprese in crisi a patto che vengano assunti minimo 3 nuovi giornalisti per ogni singolo prepensionato. Tale condizione non si applica per le imprese i cui accordi prevedano un massimo di 5 prepensionamenti.
“Quota 96” personale scuola: 4.000 nuovi posti per nuove assunzioni
È stata risolta la questione dei cosiddetti “quota 96” della scuola. La norma, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, consente a 4.000 dipendenti della scuola, tra personale ATA e docenti, di andare in pensione dal 1° settembre, correggendo un errore tecnico contenuto nel decreto “Salva Italia” del 2011. Si liberano, così, circa 4.000 posti nella scuola che saranno coperti con nuove assunzioni a partire già da settembre.
Allentamento del blocco del turn over nelle P.A.
Vengono rimodulate le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato ed altri enti per gli anni 2014-2018. In particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell’anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20% nel 2014, 40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018), pur con la specificazione che la base di calcolo è costituita dal solo personale “di ruolo”, inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato. Una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over si applica agli enti di ricerca. Per gli enti territoriali si prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente aumento della possibilità di assumere, per il quinquennio 2014-2018 (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018). Si chiarisce inoltre che i limiti assunzionali non si applicano al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
Nel corso dell’esame alla Camera sono state approvate delle modifiche che ampliano la possibilità di assumere personale negli enti virtuosi, e si estende alle Regioni e agli Enti locali la disciplina che prevede il divieto di bandire nuovi concorsi fino a quando non vengano assunti, nell’ambito della stessa amministrazione, tutti i vincitori di concorsi pubblici ancora in graduatoria e gli eventuali idonei (per graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007).
Scorrimento graduatorie. Previsto lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l’anno 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, per i ruoli iniziali delle Forze di polizia, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale. Lo scorrimento si applica anche alla Polizia penitenziaria.
Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista l’assunzione di 1.030 Vigili del fuoco, che avverranno mediante il ricorso, in parti uguali, alle due graduatorie esistenti (stabilizzazione e concorso 814).
LSU e LPU fuori dai limiti assunzionali. Sono stati esclusi i Lavori socialmente utili (LSU) e i Lavori di pubblica utilità (LPU), che sono due strumenti di politica attiva del lavoro, dal conteggio di limiti assunzionali nelle Pubbliche Amministrazioni. Questi progetti, infatti, sono attivati con finanziamenti ad hoc aggiuntivi e non incidono sulla stabilità finanziaria dei conti pubblici.
Mobilità del personale delle P.A.: personale dove serve
Sono previste norme per favorire la mobilità volontaria da un’amministrazione all’altra e per disciplinare la mobilità d’ufficio. Per quanto riguarda la mobilità volontaria, che si applica solo al personale contrattualizzato, le amministrazioni interessate dovranno pubblicare sui loro siti web i bandi con l’indicazione dei posti che intendono coprire con personale proveniente da altre amministrazioni. Il trasferimento può avvenire solo con il consenso dell’amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si prevede che il trasferimento tra sedi centrali di ministeri diversi, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, possa avvenire anche senza l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, purché l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. Viene stabilito, inoltre, che i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50km dalla sede cui sono adibiti (mobilità obbligatoria). La Camera ha introdotto una deroga alla mobilità obbligatoria prevedendo che per i dipendenti della PA che abbiano figli di età inferiore a 3 anni o che assistono parenti con gravi disabilità non potrà essere applicata, senza il loro consenso, la mobilità obbligatoria entro 50km rispetto alla sede d’origine.
Gestione del personale in esubero
Per aumentare la possibilità di ricollocazione del personale pubblico in eccedenza (dipendenti in disponibilità) è prevista la possibilità di fare richiesta di ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore (di un solo livello) presso altre amministrazioni nell’ambito dei posti vacanti in organico. Tale possibilità è prevista anche per il personale in eccedenza delle società partecipate che possono richiedere il “demansionamento” nell’ambito della medesima società o di altre società partecipate. I dipendenti in mobilità possono, inoltre, essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.
Stop alle consulenze per il personale andato in pensione
Viene esteso anche ai pensionati del settore privato il divieto, da parte della Pubblica Amministrazione, di attribuire incarichi di studio o di consulenze, a meno che non siano incarichi a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Anche in questo caso, lo scopo è quello di consentire il passaggio dei saperi e delle conoscenze a fine carriera favorendo, al tempo stesso, il ricambio generazionale.
Riduzione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali
Ridotti del 50%, per ogni associazione sindacale, i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali. Ciò significa far rientrare in servizio presso le amministrazioni di appartenenza un maggior numero di personale impiegato nello svolgimento delle attività istituzionali. Solo per fare un esempio, con il rientro in servizio degli insegnanti nel comparto scuola, si potranno spendere meno risorse per le supplenze.
Per le Forze di Polizia e Vigili del Fuoco è stata riconosciuta, per quanto concerne le riduzioni e rideterminazione dei permessi sindacali, la specificità del comparto.
Stretta sul collocamento “fuori ruolo” dei magistrati
Secondo le norme vigenti, un magistrato (o anche avvocati e procuratori dello Stato) può essere collocato “fuori ruolo”, ovvero assumere e svolgere incarichi extragiudiziari, per un limite temporale massimo di dieci anni. Per rendere più chiaro che dopo dieci anni è obbligatorio il rientro “in ruolo”, quindi lo svolgimento dell’attività istituzionale propria, il collocamento fuori ruolo è previsto, obbligatoriamente, non solo per i capi di gabinetto, ma per qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. È inoltre vietato il ricorso all’aspettativa utilizzata per aggirare il limite decennale al collocamento fuori ruolo nell’arco della carriera.
Revisione degli onorari degli Avvocati dello Stato
I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo previsto dalla cosiddetta “norma Olivetti”, che fissa un tetto agli stipendi di 240 mila euro all’anno.
Viene riformata, quindi, la disciplina degli onorari, le cd. propine, ovvero, la parte variabile del compenso degli Avvocati dello Stato e degli altri avvocati pubblici e degli Enti locali in conseguenza di sentenze favorevoli alle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina è diversa poiché per gli avvocati dello Stato la parte fissa della retribuzione è molto più alta, essendo ancorata allo stipendio dei magistrati.
Norme relative agli Avvocati dello Stato. Se la Pubblica Amministrazione vince la causa e il giudice decide che le spese legali sono a carico delle controparti, il 50% delle spese legali recuperate è ripartito tra gli avvocati di Stato. Se il giudice decide la compensazione integrale delle spese non sono corrisposti compensi professionali (ulteriori oltre lo stipendio fisso).
Norme relative agli Avvocati degli Enti territoriali. Se la Pubblica Amministrazione vince la causa e il giudice decide che le spese legali sono a carico delle controparti le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati, in modo da consentire di attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte residua della somma è incassata dall’amministrazione.
Stop agli extracompensi dei Segretari comunali per i diritti di rogito
Fino ad ora una quota dei proventi spettante al Comune o alla Provincia per gli atti rogati dal Segretario comunale o provinciale veniva attribuita allo stesso Segretario (ulteriore rispetto al compenso percepito) fino ad un massimo di un terzo dello stipendio annuale in godimento. Il decreto abolisce l’attribuzione ai Segretari comunali o provinciali di tale quota che sarà trasferita interamente ai bilanci delle amministrazioni locali.
Per i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota dei diritti di segreteria spettante al Comune è attribuita al segretario rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio.
Incarichi dirigenziali a tempo determinato
Viene aumentata dal 10% al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli Enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e si prevede l’obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l’eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico. In secondo luogo, si fissa un limite massimo (pari al 10% della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle Regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli Enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Infine, si stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di Provincia e assessori).
Per gli enti di ricerca il numero di incarichi di funzione dirigenziale è elevato al 20% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e al 30% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia per ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna.
Sono inoltre allentati i vincoli assunzionali per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Stop agli incentivi economici per la progettazione
Sono stati abrogati gli incentivi alla progettazione – previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) – attualmente corrisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici al personale dipendente. La nuova disciplina, introdotta dalla Camera, prevede che le risorse (che continuano ad essere pari, al massimo, al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o lavoro) vengano fatte confluire da ogni amministrazione in un fondo denominato “Fondo per la progettazione e l’innovazione”, destinate non più unicamente a remunerare l’attività di progettazione, ma anche all’acquisto, da parte dell’ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento e all’efficientamento dell’ente e dei servizi ai cittadini. Viene introdotta una disciplina più dettagliata dei criteri di riparto finalizzata, in particolare, a graduare l’incentivo in base all’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo. Il tetto all’incentivo non è più individuato singolarmente: da un tetto, applicabile ad ogni incentivo, pari al trattamento economico complessivo annuo lordo, si passa ad un tetto del 50% del medesimo trattamento, applicato alla somma di tutti gli incentivi corrisposti al dipendente nel corso dell’anno. Viene meno, in ogni caso, il premio pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, secondo la logica prima del principio dell’onnicomprensività della retribuzione.
Abilitazione scientifica nazionale
Viene riformata la procedura dell’abilitazione scientifica nazionale nell’Università italiana.
Il nuovo sistema rende più snella la selezione e responsabilizza gli atenei: si stabilisce che, nell’ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, “è considerata prioritaria” la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all’esito dell’abilitazione scientifica nazionale. L’abilitazione adesso prescinde dall’uscita di un bando e consente a chi abbia i requisiti di presentare domanda. In questo modo le commissioni dovranno valutare ciascun candidato singolarmente, sulla base della sua produzione scientifica, e non potranno operare valutazione comparative. L’abilitazione avrà la durata di sei anni e non più 4. Serviranno 10 e non più 12 pubblicazioni minime per poter partecipare e la domanda potrà essere presentata in qualunque momento dal candidato. Con un regolamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) si stabilirà il tempo limite entro il quale chi fa domanda dovrà essere valutato. Chi non risulta abilitato potrà ripresentarsi per lo stesso settore e per la stessa fascia di docenza trascorsi 12 mesi dalla precedente candidatura.
Scuole di specializzazione medica: aumentano gli stanziamenti
Stanziati ulteriori 47,8 milioni di euro nel triennio 2014-2016 per la formazione dei medici specialisti. Inoltre, la durata dei corsi di specializzazione è ridotta di un anno e il relativo decreto interministeriale sarà emanato entro il 28 febbraio 2015.
CdA società controllate
Per quanto riguarda le controllate, direttamente o indirettamente, da parte delle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle PA superiore al 90% dell’intero fatturato, viene eliminata l’obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi; si stabilisce inoltre che dal 1°gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, non può superare il costo complessivamente sostenuto nel 2013. Confermato, inoltre, il criterio di onnicomprensività del trattamento economico nel caso che i membri dei CdA siano dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o della società controllante o del titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, facendo comunque salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto comunque dei limiti di spesa già previsti.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta).
Le norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore del decreto legge, salvo quanto previsto in ordine al limite ai compensi, vigente dal 2015.
Ricognizione enti pubblici e unificazione banche dati partecipate
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, verrà creato un sistema informatico per l’inserimento dei dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e delle proposte di razionalizzazione degli stessi. La banca dati sarà consultabile e aggiornabile dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte. Sarà quindi possibile consultare i dati relativi al costo annuo del personale che gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società quotate partecipate dalle PA, nonché gli altri enti e aziende e la RAI sono tenuti a comunicare.
Divieto di richiedere al cittadino dati già presenti nell’Anagrafe nazionale.
Le Pubbliche Amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini informazioni già presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Razionalizzazione delle sezioni staccate dei TAR
A decorrere dal 1° luglio 2015, se non dovesse avvenire la riorganizzazione dei TAR sulla base di analisi di fabbisogni, costi e carichi di lavoro, verranno soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in Comuni sede di Corte d’appello, ad eccezione di Bolzano). Dalla medesima data, quindi, i ricorsi saranno depositati presso la sede centrale del TAR.
Vengono inoltre soppressi il Commissario del Governo per l’Agenda digitale e il Magistrato delle acque per le Province venete e di Mantova le cui competenze vengono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Successivamente, con un DPCM, da adottare entro il 31 marzo 2015, saranno individuate le funzioni già esercitate dal citato Magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia e le risorse umane, strumentali e finanziarie da assegnare alla detta Città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite (tra le quali la salvaguardia e il risanamento della città di Venezia e dell’ambiente lagunare).
Autorità nazionale anticorruzione
Viene soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AVCP) e vengono contestualmente definite le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) guidata da Raffaele Cantone che eredita anche i compiti e le funzioni dell’AVCP. L’Autorità avrà quindi tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il grave fenomeno della corruzione nei lavori pubblici, e un potere di intervento più ampio e integrato per quanto concerne le funzioni finalizzate ad assicurare un’azione coordinata dell’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione
I nuovi poteri riguardano: il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti; le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica;
il potere di ricevere notizie e segnalazioni riguardanti anomalie e irregolarità da parte di ogni avvocato dello Stato. Al Presidente dell’Autorità è assegnato anche il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell’Expo 2015. L’ANAC potrà ricevere segnalazioni e notizie, anche da parte di dipendenti pubblici, nonché potrà applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall’Autorità per le proprie attività istituzionali.
Commissariamento del Formez
Viene commissariato il Formez, Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA, con l’obiettivo comunque di salvaguardare i progetti in corso e il personale in servizio. Questa procedura consentirà, da un lato, di ottenere risparmi, dall’altro di garantire alle amministrazioni territoriali, rispetto alle quali il Formez rappresenta organismo in house, di mantenere il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l’Associazione.
Stop ai doppioni delle Scuole di formazione della P.A.
Stop alle duplicazioni delle scuole di formazione della PA. In particolare, vengono soppresse la Scuola superiore di economia e delle Finanze (SSEF), l’Istituto diplomatico “Mario toscano”, la Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) non dotate di centro residenziale. Le funzioni delle scuole soppresse e l’80% delle risorse stanziate per le suddette scuole sono attribuite alla Scuola Nazionale dell’amministrazione, con un risparmio del 20% dell’intero budget.
Accorpamento delle sedi delle Authority e razionalizzazione delle spese
Le Authority dovranno risparmiare il 10% del budget sostenuto nel 2013 mediante la gestione unificata dei propri servizi strumentali. Sul fronte del costo del personale, si prevede un concorso unico per tutte le Autorità indipendenti, assicurando chiaramente la trasparenza, l’imparzialità e la specifica professionalità di ciascun organismo, e un taglio del 20% del trattamento economico accessorio per tutti i dipendenti, compresi i dirigenti. Entro il 31 ottobre 2014 le Authority dovranno, inoltre, tagliare del 50% le spese delle consulenze. Ciò significa, tra le altre cose, l’accorpamento degli uffici nelle sedi centrali, lo stop alle assegnazioni di abitazioni ai componenti e al personale, il trasferimento del 70% del personale (ad eccezione della Consob) presso la sede centrale e l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP.
I componenti delle principali Autorità indipendenti non potranno essere nominati, alla cessazione dell’incarico, componenti di un’altra Autorità, per un periodo di 5 anni dalla cessazione dell’incarico precedente. Per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della CONSOB (anche a tempo determinato) è previsto il divieto di intrattenere rapporti di collaborazione con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, per due anni successivi alla cessazione dell’incarico. Lo stesso divieto, oltre che per i componenti delle autorità di regolazione dei servizi pubblici, viene previsto per i dirigenti delle stesse autorità. Il divieto di collaborazione si applica anche ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d’Italia e dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea.
La composizione dei membri della CONSOB torna ad essere di cinque membri, in linea con quanto avviene in altri ordinamenti europei.
Modifiche alla legge “Delrio” in materia di riforma delle Province e Città metropolitane
Città metropolitane: la competenza ad approvare lo statuto delle Città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano. Il termine entro cui devono svolgersi, per l’anno 2014, le elezioni del consiglio metropolitano è posticipato dal 30 settembre 2014 al 12 ottobre 2014.
EXPO 2015: viene disciplinato il subentro della Regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle Province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all’EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al ri-trasferimento delle medesime partecipazioni alla Città metropolitana di Milano ed alla Provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della Regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla fase successiva.
Costituzione degli organi della Provincia in sede di prima applicazione: i termini previsti dalla legge per l’indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardano il presidente della Provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle Province commissariate, l’assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio
2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito. Il termine entro cui devono svolgersi, per l’anno 2014, le elezioni del Presidente della Provincia e del consiglio provinciale è posticipato dal 30 settembre 2014 al 12 ottobre 2014.
Gratuità incarichi: così come già previsto per gli organi della Città metropolitana con riferimento alla gratuità degli incarichi degli organi della Provincia viene specificato che restano a carico della Provincia gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Atti di ordinaria amministrazione: la Camera ha introdotto una modifica che prevede, per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere adottati dagli organi provinciali (presidente e giunta provinciale o commissario) in regime di proroga nella fase transitoria di passaggio alle Città metropolitane e alle nuove Province, l’eliminazione della limitazione agli atti adottabili in caso di gestione provvisoria del bilancio.
Sistema elettorale consigli provinciali: è stata introdotta dalla Camera, per l’elezione indiretta dei consigli provinciali, l’attribuzione del voto ponderato alle liste (e non ai singoli candidati, come attualmente previsto), con eventuale voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere. I seggi sono assegnati con sistema proporzionale, con il metodo d’Hondt, riprendendo la disciplina prevista per l’elezione dei consigli metropolitani. Viene inoltre estesa alle elezioni metropolitane e provinciali la disciplina sull’autenticazione delle sottoscrizioni richieste dalle leggi elettorali.
Consorzi socio-assistenziali: con una modifica introdotta dalla Camera è stata esclusa l’applicabilità ai consorzi socio-assistenziali della disciplina della legge finanziaria 2008 sull’obbligo per i Comuni di aderire ad un’unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL per la gestione dei servizi.
Fusioni di Comuni: la Camera ha inserito una norma che estende alle fusioni per incorporazione tutte le disposizioni agevolative previste per le fusioni ordinarie e che prevede espressamente che anche ai Comuni sorti da fusioni per incorporazione venga attribuito il contributo straordinario previsto per le fusioni di Comuni dall’art. 15, co. 3, del D.Lgs. 267/2000. Il limite massimo globale a tale contributo è pari a 1,5 milioni di euro (attualmente si prevede che il contributo sia commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, senza alcun tetto massimo).
Esercizio associato funzioni: differito al 30 settembre 2014 il termine per l’esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei piccoli Comuni di tre funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle per le quali l’obbligo è già scattato il 1° gennaio 2013.
Città metropolitana di Venezia: è stata introdotta una disciplina speciale per l’entrata in funzione della Città metropolitana di Venezia.
Procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Prorogata, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di istituzione, l’entrata in vigore della nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni non capoluogo di Provincia istituiti a seguito di fusione.
I nuovi termini per l’entrata in vigore della suddetta disciplina per tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, che si aggreghino, sono fissati al 1o gennaio 2015, per l’acquisizione di beni e servizi, e al 1o luglio 2015 per l’acquisizione di lavori. La nuova disciplina non si applica agli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna danneggiate dal sisma e ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
L’ultimo rapporto di Doing Business, stilato dalla Banca Mondiale, colloca l’Italia al 90° posto su 190 Paesi per l’avvio di start-up, al 112° posto per l’ottenimento di permessi edilizi, con ben sei procedure necessarie per far partire l’attività e un costo superiore al 14% del reddito pro-capite, a fronte dello 0,3% dell’Inghilterra e dello 0.9% della Francia. Non c’è più tempo da perdere. Se l’Italia vuole ripartire bisogna rimuovere gli ostacoli burocratici.
Modulo unico per comunicare con la PA
Basta con la giungla di moduli. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto la Pubblica Amministrazione statale dovrà utilizzare moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Stessa cosa si prevede, previ accordi in sede di Conferenza unificata, per la modulistica delle Regioni e degli Enti locali. La modulistica sarà pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it e sarà disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla sua approvazione. Inoltre, entro il 31 ottobre 2014, sarà approvata l’Agenda per la semplificazione che fisserà moduli standard nazionali in materia di permessi edilizi e avvio di impresa.
Obbligo di trasparenza anche per le Authority e le controllate
La Camera ha introdotto l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni su compensi, bilanci, consulenze e destinazione dei fondi pubblici anche per tutte le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e alle società controllate dallo Stato.
Semplificazioni per i disabili
Semplificati i procedimenti per il riconoscimento delle indennità per le persone invalide. In particolare, l’intervento di semplificazione riguarda le procedure per la revisione, il rinnovo o l’estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici, nonché dai disabili sensoriali; la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno per i quali i Comuni saranno obbligati a dedicare un numero di posti gratuiti ai disabili nelle aree a pagamento; lo snellimento delle procedure per l’accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori; la garanzia per il disabile o l’invalido civile della continuità dell’erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età; l’esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante; la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all’80 per cento di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni. Sono state, inoltre, superate alcune situazioni paradossali vissute dai disabili e dalle loro famiglie: non si perderanno i benefici fiscali ed economici a causa dei ritardi nelle visite di accertamento dell’invalidità, e una riduzione dei tempi per il rilascio di certificati provvisori per permessi e congedi lavorativi.
La norma prevede anche una modifica alla disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Prescrizione dei medicinali per i malati cronici
Nell’attesa della messa a regime in tutta Italia della ricetta dematerializzata, i medici potranno prescrivere ai malati cronici fino ad un massimo di 6 medicinali per ricetta (attualmente sono 3) purché tali farmaci siano già utilizzati dal paziente da almeno 6 mesi.
Rischio clinico
Sono stati modificati i criteri cui è tenuto ad uniformarsi il regolamento – non ancora emanato – che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, anche nell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, specificando che: la copertura assicurativa, che sarà garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sarà contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso, anche per assicurare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri; la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sarà determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva.
È stato inoltre previsto l’obbligo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per ciascuna azienda del SSN, struttura od ente privato operante in regime autonomo o di accreditamento o che, a qualsiasi titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di misure analoghe per responsabilità civile verso terzi, e verso i prestatori d’opera, a tutela dei pazienti e del personale.
Risarcimenti per i danneggiati da sangue infetto o da vaccinazioni obbligatorie
Viene riconosciuta agli emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o ai loro dante causa, una somma di denaro, in una unica soluzione, a titolo di equa riparazione.
Camere di commercio: meno oneri per le imprese
La riduzione del 50% degli oneri dovuti annualmente dalle imprese per le camere di commercio, come previsto originariamente dal decreto, sarà spalmata su tre anni: al 35% per il 2015, al 40% per il 2016 e al 50% per il 2017. Inoltre, si prevede che le tariffe e i diritti di segreteria saranno fissati sulla base dei costi standard definiti dal ministero dello Sviluppo economico, sentiti la Sose e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da consentire anche attraverso l’accorpamento di enti e degli organismi del sistema camerale.
INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI
Il decreto interviene anche con misure urgenti che riguardano il sistema di vigilanza degli appalti. Il contesto è quello che oggi mette in primo piano le eclatanti vicende giudiziarie, che stanno interessando la realizzazione di opere pubbliche nell’ambito di EXPO2015 e del MOSE e che hanno evidenziato ancora una volta gli effetti del fenomeno della corruzione nel sistema degli appalti pubblici. Tali vicende hanno altresì messo in luce in numerosissime situazioni l’utilizzo spropositato di deroghe alle procedure previste dalla normativa dei contratti pubblici oggi divenuta molto complessa e farraginosa e per ciò stesso intrisa di meccanismi che poco spazio lasciano all’efficienza ed al rispetto dei tempi previsti, alla trasparenza ed alla concorrenza. Poiché una parte molto rilevante della spesa pubblica riguarda proprio contratti ed acquisti, il miglioramento della qualità della spesa, di cui tanto si discute in questo momento, non può prescindere dalla definizione di procedure degli appalti che garantiscano assieme efficacia, trasparenza e concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie vigenti. Il miglioramento del sistema degli appalti è fondamentale per la crescita e la competitività del Paese. Anche per questa ragione è giunto il momento di ripensare le norme che regolano il sistema e che si sono stratificate nel corso degli anni creando un quadro complesso e talvolta rigido al fine di introdurre quei necessari elementi di semplificazione e di flessibilità. Al tempo stesso, però, bisogna definire un sistema di controlli chiaro ed efficace allo scopo di prevenire e fronteggiare adeguatamente i fenomeni corruttivi e gli illeciti. È necessario altresì adottare misure per ridurre l’elevato contenzioso che caratterizza il settore degli appalti pubblici. Il decreto rappresenta un primo passo importante nella direzione di una sostanziale revisione delle regole del settore, un passo propedeutico alla sfida decisiva della riforma organica e complessiva degli appalti pubblici e delle concessioni, che siamo chiamati a cogliere nella prospettiva del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni.
Antimafia: iscrizione alle white list
Viene modificata la legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012 “Legge Severino”) nella parte in cui disciplina le c.d. white list, ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose. In particolare, il decreto prevede l’obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dal comma 53 della legge 190/2012: si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari. Tale iscrizione alla white list assorbe i contenuti della comunicazione e dell’informazione antimafia, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
EXPO 2015: unità operativa speciale
Vengono attribuiti al Presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), Raffaele Cantone, una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.
Tutela per il dipendente pubblico che segnala illeciti: denuncia anche all’ANAC
Viene integrata la legge anticorruzione (cosiddetta Legge Severino), che tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti, prevedendo la possibilità di fare denuncia oltre che all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti anche all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC).
Appalti: i poteri del Presidente dell’Autorità anticorruzione
Il decreto introduce una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione alle attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite. In tali ipotesi, il Presidente dell’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), in presenza di fatti gravi e accertati, informa il procuratore della Repubblica e può proporre, in via alternativa, al Prefetto competente, di intimare all’impresa il rinnovamento degli organi sociali ovvero di assumere direttamente il controllo dell’impresa attraverso un’amministrazione straordinaria temporanea fino all’esecuzione del contratto pubblico. Una ulteriore e diversa misura può esser adottata dal Prefetto quando le citate indagini penali per delitti contro la PA riguardino membri di organi societari diversi da quelli dell’impresa aggiudicataria dell’appalto. In tali ipotesi, si prevede, anziché l’amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell’impresa.
Una “clausola di salvaguardia” stabilisce l’applicazione delle misure introdotte, anche se l’impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto, quando sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto (ovvero la sua prosecuzione) per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.
Le norme si applicano non solo alle imprese che gestiscono appalti di lavori pubblici, servizi o forniture, ma anche ai concessionari lavori pubblici.
Divieto di transazioni della P.A. con società aventi sede negli Stati non trasparenti
Viene esteso alle Pubbliche Amministrazioni, il divieto di effettuare una transazione, economica e finanziaria, con società o enti esteri, aventi sedi in Stati che non permettano l’identificazione del titolare effettivo degli stessi.
Monitoraggio per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
Il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi verrà attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 – che riguarda tra l’altro i bonifici on line, l’apertura di conti correnti dedicati e altre misure per il controllo dei flussi finanziari che sono state sperimentate in questi anni su alcune infrastrutture strategiche – e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE.
Varianti in corso d’opera al vaglio dell’Autorità nazionale anticorruzione
Per gli appalti “sopra soglia” (ovvero di importo pari o superiori alla soglia comunitaria di 5.186 milioni di euro), alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici, di importo superiore al 10% dell’importo originario del contratto, saranno obbligatoriamente trasmesse all’ANAC, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante, di tali varianti, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
Per gli appalti “sotto soglia” le varianti in corso d’opera sono trasmesse all’osservatorio dei contratti pubblici.
SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Processo amministrativo digitale
È stato fissato un termine certo (60 giorni) per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico. Inoltre, a decorrere dal 1°gennaio 2015 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti dovranno essere sottoscritti con firma digitale.
Attestazione dei requisiti necessari per le procedure di affidamento di appalti
Prevista a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate, e la successiva possibilità di regolarizzare la propria dichiarazione entro un termine stabilito, non superiore a dieci giorni, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione. La sanzione pecuniaria, che il concorrente verserà alla stazione appaltante, sarà determinata dal bando di gara in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non sarà superiore a 50.000 euro. Il versamento di questa sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria prevista per la partecipazione alla gara di appalto.
Appalti pubblici: giudizi amministrativi più veloci, blocco cautelare della stipula dei contratti solo dietro versamento di cauzione
Ferma restando la possibilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già in sede cautelare, il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata d’ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (la PA e i controinteressati); la segreteria del giudice avvisa immediatamente le parti della data dell’udienza a mezzo di posta elettronica certificata. Attraverso l’introduzione del termine breve dei 45 giorni, si vuole superare un sistema che prevedeva che l’ordinanza cautelare di accoglimento avesse l’effetto di impedire la sottoscrizione del contratto sino alla celebrazione dell’udienza pubblica. Solo per esigenze istruttorie o per l’integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare, con la relativa ordinanza, il giudizio ad un’ulteriore udienza da tenersi non oltre 30 giorni. Il termine massimo per definire il giudizio, in caso non sia possibile la pronuncia della sentenza in forma semplificata, è comunque di 60 giorni.
Inoltre, è stata introdotta una norma in base alla quale il collegio, quando dispone le misure cautelari (in primis la c.d. sospensiva ovvero la sospensione degli effetti dell’atto amministrativo) può subordinare l’efficacia delle misure stesse alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione anche tramite fideiussione di un importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0.5 per cento del valore dello stesso.
Contrasto all’abuso del processo
Viene stabilito che in ogni caso il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati. Per quanto riguarda la disciplina della sanzione per lite temeraria si prevede che, nelle controversie in materia di appalti, l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’1% del valore del contratto.
Processo amministrativo telematico
Si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall’imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni.
Utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi alla Corte dei conti
I giudizi dinanzi la Corte dei Conti possono essere svolti con modalità informatiche.
Norme per garantire l’effettività del processo telematico
Il decreto prevede l’obbligo del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti esclusivamente per le cause civili iniziate davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014.
Per le cause iniziate prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Il Ministro della giustizia con decreto può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 e anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.
Dal 30 giugno 2015 l’obbligo del deposito degli atti processuali da parte dei difensori con modalità esclusivamente telematica viene esteso anche ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte d’appello. Anche in questo caso si prevede la possibilità che, con proprio decreto, il Ministro della giustizia individui le Corti d’appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 e anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.
L’obbligo di deposito telematico degli atti riguarda i procedimenti civili.
Eliminato l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte del testimone, così evitando attività manuali (quali: stampa del verbale di udienza, sua sottoscrizione con le modalità tradizionali e successiva digitalizzazione per il suo inserimento nel fascicolo informatico) per lo svolgimento delle quali è necessario l’impiego di risorse umane e materiali che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi.
Sono inoltre modificati:
– l’articolo 125 c.p.c., relativo al contenuto e alla sottoscrizione degli atti di parte, da cui è soppresso l’obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (rimane solo l’obbligo di indicare il numero di fax);
– l’articolo 16-ter del decreto-legge 179/2012 che: a) ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, esclude dagli elenchi considerati pubblici gli elenchi riservati dei professionisti contenenti i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata; b) chiarisce che la disciplina che identifica i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni si applica anche ai fini della notificazione e comunicazione degli atti del processo amministrativo.
Entro il 30 novembre 2014 le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.
Nell’ambito della vendita delle cose mobili pignorate, il giudice dell’esecuzione – nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate – deve prescrivere che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori. La modalità telematica consente infatti maggiore trasparenza nonché probabilità di liquidazioni dei beni più elevate.
Nell’ambito del processo tributario viene consentito l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria. L’invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.
Introduzione dell’ufficio del processo
Per soddisfare l’esigenza di creare uno staff che coadiuvi i giudici nello svolgimento del loro lavoro viene introdotto, per le Corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l’ufficio per il processo, costituito da personale di cancelleria e da giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi a tirocinio formativo. Al fine di incentivare il ricorso allo stage formativo si prevede per lo stagista che ha terminato il percorso formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, di accedere al concorso in magistratura, senza dover conseguire il diploma presso una scuola di specializzazione.
Gli stagisti presso gli uffici giudiziari usufruiranno di una borsa di studio di 400 euro mensili, sulla base dell’indicatore ISEE.
È stato inoltre prevista la possibilità, per i precari della Giustizia che abbiano svolto con esito positivo un periodo di formazione, di essere impiegati presso l’ufficio del processo.
Orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d’appello
L’orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d’appello è fissato in almeno tre ore nei giorni feriali, rispetto alle 5 ore giornaliere previste per ogni altra cancelleria e segreteria giudiziaria. Saranno i presidenti degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie, a individuare l’orario specifico di apertura. La riduzione dell’orario di apertura è necessaria per consentire di dedicare una parte dell’orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.
Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice e domicilio digitale
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti equivalgono all’originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all’originale. Le copie in tal caso equivalgono all’originale.
Per quanto riguarda il domicilio digitale, il decreto impone la notificazione all’indirizzo PEC, quando il difensore ne è regolarmente munito, anche se non ha eletto domicilio nel Comune ove ha sede l’ufficio giudiziario in cui è incardinata la causa.
Per quanto riguarda invece la copia conforme, il soggetto a cui viene conferito il potere di autenticazione e che attesta la conformità della copia stessa non è tenuto a pagare il diritto di copia.
Copertura finanziaria delle norme per garantire il processo telematico
Si prevede un incremento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo nel processo civile.