ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01248-B/017

La Camera,
premesso che:

l’articolo 53 del presente provvedimento reca disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
l’articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, reca una norma di interpretazione autentica secondo la quale, limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso;
secondo quanto disposto concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. Lo stesso articolo prevede inoltre che i trasferimenti erariali agli enti locali interessati siano conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento;
la rendita catastale conseguente all’accatastamento delle centrali elettriche avrebbe dovuto comportare la determinazione di una maggiore base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e conseguentemente un maggior gettito a favore degli Enti locali interessati;
tuttavia la norma interpretativa si è rivelata di difficile attuazione in assenza di linee guida per identificare i componenti da inserire nella valutazione e le modalità di valorizzazione;
l’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato al 2012, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, l’applicazione dell’imposta municipale (IMU), istituita e disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
successivamente l’articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), ha modificato il citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilendo un differente assetto della destinazione del gettito rinveniente dall’IMU e ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni;
in particolare è prevista la riserva allo Stato del gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;
le eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’IMU alle centrali di produzione dell’energia non risultano ad oggi del tutto quantificabili in quanto sono in corso le attività di determinazione delle rendite catastali;
è importante che gli Enti locali beneficino del maggior gettito derivante dall’applicazione dell’IMU a queste fattispecie in quanto direttamente connesse all’uso delle risorse proprie del territorio,

 impegna il Governo

 a valutare la possibilità, nell’ambito della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di destinare ai comuni e alle unioni dei comuni le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), sui fabbricati e le costruzioni di cui all’articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, nonché sugli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

9/1248-B/17. (Testo modificato nel corso della seduta) De Menech.


ATTO CAMERA

Ordine del Giorno 9/01248-B/017

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 68 del 08/08/2013

Primo firmatario: DE MENECH ROGER
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/08/2013

Stato iter: CONCLUSO il 08/08/2013

Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/08/2013
ACCOLTO IL 08/08/2013
PARERE GOVERNO IL 08/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/08/2013
CONCLUSO IL 08/08/2013

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