La questione della Provincia di Belluno e dell’iter del DDL Delrio.
La maggior parte delle forze politiche presenti in Parlamento vuole abolire tutte le Province, le vuole commissariare, immediatamente; molti Parlamentari vivono come un privilegio gli emendamenti passati alla Camera, che rendono speciali le Provincie montane come quella di Belluno.
Il Partito Democratico è infatti l’unico partito che sta difendendo i territori montani e sta lavorando per portare a casa l’autonomia necessaria al nostro territorio.
Ritengo sia doveroso oggi fare quadrato su quanto portato a casa finora, e continuare a lavorare – in Senato – nel percorso che deve portare la nostra Provincia a diminuire il differenziale di trattamento rispetto alle province autonome e ai territori confinanti.
Il continuo gioco delle Parti non porta nulla di buono: è inutile infatti predicare a Belluno l’autonomia e a Roma lavorare, con la solita sponda Forza Italia-Lega Nord, per distruggere i riconoscimenti e le maggior funzioni che – grazie agli emendamenti del PD passati alla Camera – stiamo portando a casa per la Provincia di Belluno.
Sarebbe inoltre interessante capire come mai la Regione Veneto – guidata sempre da Lega Nord e Forza Italia – non voglia riempire di risorse e competenze l’art.15 dello Statuto Veneto.
Il riconoscimento dell’autonomia della nostra Provincia passa attraverso un lavoro trasversale che porti tutti – da Venezia a Roma – a capire che o le condizioni di Belluno vengono avvicinate a quelle di Trento e Bolzano altrimenti il nostro territorio continuerà nella lenta ma inesorabile involuzione.
OPERAZIONE VERITA’: COSA SUCCEDE AL SENATO AL DDL DELRIO
Riassumiamo brevemente gli articoli del cosiddetto DDL Delrio che riguardano le province montane così come approvato alla CAMERA:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all’articolo 8 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III.
Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 17.
CAPO III – LE PROVINCE
Art. 11.
(Disposizioni generali)
1. Le province, fermo restando quanto previsto nel capo II, esercitano le funzioni di cui all’articolo 17.
2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi del- l’articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, le norme di cui al presente capo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d’Aosta.
Art. 12.
(Organi delle province)
1. Sono organi delle province di cui all’articolo 11 esclusivamente: a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l’assemblea dei sindaci.
2. Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popola- zione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci del- l’ente. L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto pro- posto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino al- meno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. L’assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
4. Gli statuti delle province di cui all’arti- colo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d’intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 17.
(Riordino delle funzioni delle province)
1. Le province di cui all’articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti lo- cali.
2. Le province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e ge1stione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
Al SENATO sono stati presentati 2900 emendamenti, alcuni di questi tolgono o modificano dal testo gli articoli dedicati alle province montane.
Ecco una breve sintesi di questi emendamenti con i relativi primi firmatari:
ARTICOLO 1
1.3. De Petris (SEL): sopprime il comma 3
1.4. De Petris (SEL): cambia il comma 3 e spariscono le province montane
1.64 Sibilia (F.I.) sopprime il comma 3
1.65 Fazzone (F.I) sopprime il comma 3
1.66 Campanelli (M5S) cambia il comma 3 togliendo le province montane e chiedendo il commissariamento di tutte le province.
1.66 Nencini (socialisti) sostituisce il comma 3
1.71 Fazzone (F.I.) sopprime solo il secondo periodo del comma 3 (quello delle province montane)
1.72 Alberti Casellati (F.I.) al comma 3 sopprime le parole “con territorio interamente montano e”
1.73 Alberti Casellati (F.I.) al comma 3 sostituisce la parole “interamente” con “prevalentemente”
1.74 Alberti Casellati (F.I.) al comma 3 sostituisce la parola “confinanti” con “contigui”
ARTICOLO 11
11.10 Sibilia (F.I.) sopprime il comma 2
11.11 Bisinella (Lega Nord) sopprime il comma 2
11.18 Nencini (socialisti) sopprime il secondo periodo del comma 2
ARTICOLO 12
12.72 Sibilia (F.I.) sopprime il comma 4
12.73 Bisinella (Lega Nord) sopprime il comma 4
12. 74 Nencini (socialisti) sopprime il comma 4
ARTICOLO 17
17.90 Bisinella (lega nord) sopprime il comma 2
17.91 Nencini (socialisti) sopprime il comma 2
17.93 Sibilia (F.I.) sopprime la lettera A del comma 2
17.94 Bisinella (lega nord) sopprime la lettera A del comma 2
17.101 Sibilia (F.I.) sopprime la lettera B del comma 2
17.102 Bisinella (lega nord) sopprime la lettera B del comma 2