Quello approvato dalla Camera dei Deputati è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati presentato dalla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 23 luglio 2009, che all’articolo 47 ha previsto tale strumento per consentire un’attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi.

Lo strumento del disegno di legge, e non di un provvedimento d’urgenza, ha permesso di effettuare un esame approfondito, dimostrato dal fatto che le Commissioni VI e X hanno svolto 16 sedute in sede referente e altrettante di audizioni informali (per un totale di 49 soggetti auditi) e che sono state oltre 1.300 le proposte emendative presentate da tutti i gruppi parlamentari. Un lavoro che è proseguito con un attento esame da parte dell’Aula.

Si tratta, nel complesso, di misure estremamente importanti per il Paese, perché la concorrenza è un fattore essenziale per la crescita: mercati aperti e concorrenziali accrescono  l’efficienza  del  sistema  economico,  aumentano  la  competitività  delle imprese attraverso la riduzione del prezzo dei servizi e dei costi di produzione e al tempo stesso offrono ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e servizi di migliore qualità e a prezzi più competitivi.

Al contrario, come non ha mancato di sottolineare il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso della sua audizione alla Camera, “l’insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce non solo un costo per consumatori ed imprese, ma anche una delle principali cause dell’arretratezza del tessuto produttivo nazionale e un ostacolo significativo alla crescita economica”.

Oltre a sostenere la crescita, le misure messe a punto hanno il merito di andare nella direzione dell’equità e della giustizia sociale, perché ridurre le rendite derivanti da posizioni di monopolio significa offrire nuove opportunità a chi prima era escluso o penalizzato – permettendo ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze – e significa anche garantire la libertà di scelta dei consumatori, con la possibilità di tutelare i più deboli.

Cè da sottolineare come questo provvedimento sia collegato alla manovra di finanza pubblica e come già il Documento di economia e finanza 2015 dello scorso aprile attribuisce grande rilievo alle politiche per la concorrenza, che si stima possano avere, insieme a quelle comprese più in generale nel capitolo “competitività”, un effetto sulla crescita del Pil di 0,4 punti nel 2020 e di 1,2 nel lungo periodo.

La stessa Unione Europea, peraltro, già nelle “Raccomandazioni del luglio 2014 sul Programma nazionale di riforma 2014 dell’Italia” aveva sottolineato l’importanza di una tempestiva attuazione delle riforme in atto, a cominciare proprio da semplificazioni e liberalizzazioni. Anche il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, non ha mancato di ribadire, nel corso della sua audizione alla Camera dello scorso marzo, che “in Italia è cruciale migliorare il contesto in cui operano le imprese”, definendo “essenziali” a questo scopo “l’efficienza della Pubblica Amministrazione, un buon funzionamento del mercato del lavoro e la promozione della concorrenza”.

Non è un caso, a proposito della necessità di migliorare il contesto al quale si riferisce Draghi, che l’indice di competitività messo a punto dalla Banca mondiale, l’“Ease of doing business ranking”, vede l’Italia al 56° posto su 189 paesi, ben lontana dalle principali economie  europee  e  mondiali.  A  questo  risultato  non  c’è  dubbio  che  contribuiscano proprio dei livelli di concorrenza troppo bassi, delle regolamentazioni troppo onerose e una burocrazia troppo spesso pesante e soffocante. Si tratta di ostacoli che in qualche modo – nonostante i passi avanti degli ultimi anni sotto il profilo della liberalizzazione dei mercati – frenano le energie presenti nel Paese e bloccano lo sviluppo della nostra economia.

Per iniziare appunto a rimuovere questi ostacoli, il disegno di legge – primo passo di un cammino che dovrà proseguire negli anni a venire con le leggi annuali per il mercato e la concorrenza che faranno seguito a questa, attesa come detto da sei anni – contiene misure riguardanti diversi campi: dalle assicurazioni ai fondi pensione, dalle comunicazioni   all’energia,   dai   servizi   postali   alle   banche,   dalle   professioni   alla distribuzione farmaceutica.

 

Qui di seguito, le aree di intervento e alcune tra le principali di queste misure.

 

 

ASSICURAZIONI – RC AUTO

In un settore complesso e delicato come quello assicurativo, l’obiettivo è stato quello di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di razionalizzare i costi gravanti sul sistema e sui consumatori (in particolare in alcune aree territoriali), di consentire la più ampia libertà di scelta ai cittadini, di assicurare il diritto delle vittime dei sinistri a vedersi riconosciuto il pieno risarcimento del danno subito e di garantire il corretto funzionamento del mercato.

 

RC Auto: una nuova disciplina dell’obbligo a contrarre (art. 2)

Le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte presentate loro se dalla verifica dei dati risultanti dall’attentato di rischio, dell’identità del contraente e – se persona diversa – dell’intestatario del veicolo, risultano informazioni non corrette o veritiere. Al tempo stesso, in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre è stata aumentata la sanzione nei confronti delle compagnie assicurative.

 

Per i consumatori trasparenza delle informazioni e sconti (art. 3)

Le compagnie assicurative, prima della sottoscrizione del contratto, dovranno rispettare specifici obblighi informativi, in modo trasparente e completo, nei confronti del consumatore.

Grazie ad un emendamento del Pd approvato nel corso della discussione in Aula, è stata introdotta la possibilità, per chi cerca le offerte Rc auto online, di poter stipulare la polizza recandosi presso un’agenzia della compagnia assicuratrice, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo.

Se il consumatore accetterà determinate condizioni, avrà diritto ad uno sconto sulla polizza non inferiore ad una percentuale stabilita dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’Ivass, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (la percentuale è più alta per le regioni con un maggiore tasso di sinistri). Tali condizioni riguardano l’ispezione del veicolo, l’installazione della scatola nera e quella di un meccanismo che impedisca l’avvio del motore in caso di elevato tasso alcolemico del conducente. Un ulteriore significativo sconto è previsto nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze, sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.

Resta ferma, per l’assicurato, la libertà di scelta, e cioè la possibilità di ottenere un risarcimento integrale del danno subito anche nel caso decida di avvalersi di un’officina di sua fiducia; in questo caso l’impresa dovrà ovviamente fornire documentazione fiscale e idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con validità non inferiore a due anni.

 

L’importanza della scatola nera (artt. 3 e 8)

Premesso  che  in  sede  referente  si  è  stabilito,  grazie  ad  un  emendamento  del  Pd approvato in Commissione, che l’installazione della scatola nera debba essere a carico delle compagnie e non, come previsto nel testo originario, dell’assicurato, va detto che in caso di incidente stradale i risultati della eventuale presenza di tale dispositivo forniranno piena prova nei procedimenti civili, a meno che non si dimostri il suo mancato funzionamento o la sua manomissione. In questo secondo caso, l’assicurato perderà la riduzione del premio e sarà sottoposto ad eventuali sanzioni penali.

Della scatola nera dovrà essere garantita l’interoperabilità (pena sanzioni amministrative) e la portabilità in caso di passaggio del cliente ad altra compagnia assicurativa. Le compagnie dovranno inoltre trattare i dati raccolti con tali dispositivi rispettando la normativa sulla privacy.

 

Variazioni del premio e classi di merito (artt. 4 e 5)

Sempre nel segno della trasparenza, nel caso di contratti con clausola bonus-malus la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

Nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, sempre grazie ad un emendamento del Pd in Commissione, a parità delle caratteristiche di rischio dovrà essere garantita analoga parità di trattamento, senza distinzioni in funzione della durata del rapporto. Nell’eventualità di una variazione peggiorativa della classe di merito, nel caso in cui l’assicurato faccia installare la scatola nera gli incrementi di premio saranno inferiori a quelli previsti normalmente.

 

Tutela delle compagnie assicurative rispetto ai “testimoni di comodo” (art.6)

Per contrastare la prassi dei cosiddetti “testimoni di comodo”, si prevede che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell’incidente debba risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita; qualora vi sia una specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell’assicurazione, questa deve avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla denuncia del sinistro.

 

Altre misure di contrasto delle frodi assicurative (art. 9)

Sempre per contrastare le frodi assicurative, sono estesi i casi in cui le imprese d’assicurazione possono rifiutare il risarcimento e denunciare la frode. Per scoprirla, le assicurazioni possono avvalersi dell’archivio informatico integrato dell’Ivass, delle scatole nere e dei meccanismi equivalenti o di perizie che dimostrino l’incongruenza del danno dichiarato.

 

Risarcimento dei danni non patrimoniali (art.7)

Detto che è stata ribadita la necessità che il Governo emani delle tabelle nazionali (sulla base dei criteri valutativi di quelle del Tribunale di Milano) che abbiano la funzione di parametro per il danno biologico in caso di macro e microlesioni, le Commissioni hanno approvato un emendamento dei relatori Fregolent e Martella teso a garantire alle vittime dei sinistri il diritto ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito in seguito a lesioni fisiche e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Con riferimento alla tabella delle macrolesioni, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione d’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto. A questo si somma poi la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice, pari al 30 per cento (dal 40 per cento che era prima). Il danno alla persona per lesioni di lieve  entità  può  essere  risarcito  solo  a  seguito  di  accertamento  clinico  strumentale obiettivo, escludendo le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione delle cicatrici, riscontrabili oggettivamente senza strumentazione.

 

Trasparenza delle procedure di risarcimento (art.10)

In caso di cessione del credito, si prevede che la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura emessa dall’impresa che ha eseguito le riparazioni.

 

Stessa copertura anche per i rischi accessori (art. 11)

A richiesta dell’assicurato, viene esteso il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito anche ai contratti stipulati per rischi accessori come ad esempio il furto o l’incendio. Questo nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente a quello RC Auto.

 

Ruolo e poteri dell’Ivass (artt. 6 bis, 13 e 14)

All’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni viene affidato il compito di procedere ad una verifica trimestrale (con relativa relazione finale da utilizzare per definire gli sconti sulle polizze) sui sinistri inseriti nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, in modo che sia garantita l’omogeneità dei criteri di trattamento.

All’Istituto spetta anche la definizione di una percentuale di sconto minima in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per  almeno  cinque  anni,  a  condizione  che  abbiano  installato  la  scatola  nera  (la percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella dei soggetti con stesse caratteristiche residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori alla media nazionale).

Per quanto riguarda il sistema del risarcimento diretto, si prevede che l’Ivass, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.

L’archivio informatico integrato dell’Ivass sarà collegato con il casellario giudiziale e casellario dei carichi pendenti istituito presso il Ministero della Giustizia, con l’anagrafe tributaria, con l’anagrafe nazionale della popolazione residente e con il casellario centrale infortuni presso l’Inail. Anche le imprese di assicurazione potranno, nella fase di assunzione del rischio, consultare l’Archivio, così da poter accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente.

All’Ivass sono inoltre attribuiti poteri di vigilanza e di controllo sul rispetto delle nuove disposizioni, in particolare riguardo la riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e il rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale (a questo proposito le assicurazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l’entità della riduzione dei premi, con forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l’applicazione).

 

Maggiore copertura per i veicoli con più di otto posti (art.13)

Grazie  ad  un emendamento  del Pd  in  Commissione, sono  stati  elevati  i  massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati. In particolare, i contratti dovranno essere stipulati per importi non inferiori a 15 milioni di euro per sinistro (rispetto ai 10 previsti nel testo iniziale) per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati (la norma entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e gli importi sono raddoppiati dal 1° gennaio 2017).

 

Più ampia copertura delle polizze per assicurazione professionale (art. 12)

Fatta salva la libertà contrattuale delle parti, nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale dovrà essere inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti ed “errori” del professionista verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

 

FONDI PENSIONE

Tempi abbreviati per l’anticipo delle prestazioni (art. 15)

Con le norme approvate, vengono abbreviati i termini per l’anticipo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, che diventano erogabili in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi, invece degli attuali 48, e l’attuale anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza può essere innalzato fino a 10 anni qualora previsto dai regolamenti delle forme pensionistiche complementari.

 

Sul regime fiscale dei riscatti (art. 15)

In merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell’attività lavorativa, dall’invalidità permanente o dalla morte dell’iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

 

Un tavolo di consultazione per avviare la riforma (art. 15)

È stata infine introdotta una norma che affida al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, la convocazione di un tavolo di consultazione (presenti le organizzazioni sindacali, le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed esperti della materia previdenziale) per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari.

 

SERVIZI BANCARI

Accesso ai servizi in base alle tariffe urbane (art. 23)

Istituti bancari e Società di carte di credito dovranno assicurare ai clienti la possibilità di accedere ai propri servizi a costi telefonici non superiori rispetto alla normale tariffazione urbana, e questo anche in caso di chiamate da telefono mobile. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa di 10 mila euro e l’obbligo di un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore del cliente.

 

Possibilità di confronto delle spese addebitate (art. 24)

L’individuazione dei prodotti maggiormente diffusi tra la clientela dovrà assicurare la possibilità di confrontare, attraverso un apposito sito Internet, le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento.

 

Più informazioni e più trasparenza per i clienti (art. 25)

Riguardo le polizze assicurative connesse o accessorie all’erogazione di mutui o di credito al consumo, è stato stabilito (pena una sanzione pecuniaria) che l’intermediario o la banca che erogano il credito debbano presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi che non siano riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agi intermediari finanziari stessi. Questi stessi soggetti sono anche tenuti ad informare il richiedente se la concessione del finanziamento è subordinata o meno alla stipula di una polizza, oltre che della possibilità di reperire sul mercato la polizza assicurativa richiesta.

 

COMUNICAZIONI

Meno vincoli e più chiarezza in caso di cambio di fornitore (art. 16)

Sono eliminati una serie di vincoli oggi presenti nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche.

Le spese e gli altri oneri previsti in caso di recesso o trasferimento dell’utenza ad altro operatore dovranno essere commisurati al valore del contratto e andranno in ogni caso resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e della sottoscrizione del contratto (obbligatorio comunicarli anche all’Agcom).

Le modalità di recesso dal contratto o il passaggio ad altro gestore dovranno essere semplici, di immediata attuazione e soprattutto analoghe alle forme utilizzate per l’attivazione di un contratto.

Qualora il contratto comprenda offerte promozionali esso non potrà comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi, e nel caso di risoluzione anticipata il costo d’uscita dovrà essere equo e proporzionato al valore del contratto. I gestori, infine, dovranno acquisire il consenso preventivo del cliente per potergli addebitare il costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

 

Sistema pubblico dell’identità digitale e pagamenti digitali (artt. 17 e 17-bis)

È previsto l’utilizzo del Sistema pubblico dell’identità digitale per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e quelle per l’integrazione di SIM aggiuntive.

Per quanto riguarda i pagamenti digitali, viene introdotta la possibilità di utilizzare strumenti  di  pagamento  in  mobilità,  anche  attraverso  l’addebito  diretto  sul  credito telefonico, per acquistare biglietti d’accesso a luoghi e manifestazioni culturali e spettacoli.

 

Per chi non vuole ricevere proposte di vendita e promozioni (art. 17-ter)

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge sarà aggiornato il regolamento relativo al Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, per estendere la stessa disciplina all’impiego della posta cartacea che abbia la medesima finalità.

 

Chiamate verso numerazioni non geografiche (art. 17-quater)

La tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, vale a dire quelle per cui è previsto un costo differenziato e indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, avrà d’ora in poi inizio, grazie ad un emendamento presentato in Commissione dal Pd, solo a partire dalla risposta dell’operatore.

 

DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA

Contrasto ai fenomeni distorsivi della concorrenza (art. 16 ter)

Riguardo al settore cinematografico, con un emendamento del Pd in Commissione è stato assegnato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, ove sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali, anche in una delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, detenga una posizione dominante nel mercato della distribuzione.

 

SERVIZI POSTALI

Più soggetti per gli atti giudiziari e le violazioni del codice stradale (art. 18)

A partire dal 10 giugno 2017 non sarà più solo la società Poste Italiane S.p.A. ad occuparsi dei servizi legati alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e di quelli riguardanti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

Per definire i nuovi operatori, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge l’Agcom dovrà determinare, sentito il Ministro della giustizia, gli obblighi e i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali.

 

ENERGIA

Energia   elettrica   e   gas:   fine   del   regime   di   “maggior   tutela”   garantendo   i consumatori (artt. da 19 a 19-octies)

È stato confermato l’impegno di eliminare, a partire dal 2018, il regime di “maggiore tutela”, vale a dire la disciplina che prevede la definizione da parte dell’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Rispetto al testo originario, nel corso dell’esame parlamentare, con l’impegno innanzitutto dei relatori, sono state introdotte disposizioni volte a garantire i consumatori, in particolare attraverso la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione, una serie di comunicazioni obbligatorie da attuare prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione stessa. Prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati retail, cioè della vendita al dettaglio, dell’energia elettrica e del gas.

 

Distribuzione dei carburanti: più concorrenza e razionalizzazione della rete (artt. 22 e 22-bis)

Rispetto al testo originario del disegno di legge, che in caso di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti disponeva che non potesse essere posto in nessun caso  il  vincolo  della  presenza  contestuale  di  più  tipologie  di  carburanti,  nel  corso dell’esame parlamentare e in particolare per l’intervento dei relatori, si è stabilito di non eliminare più tale vincolo, ma di vietare di subordinare l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sentite l’Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni.

In tema di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, sono state introdotte diverse misure innovative, che vanno dalla verifica della compatibilità degli impianti (per quanto riguarda i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale) alla semplificazione delle procedure richieste per la dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni. Grazie un emendamento del Pd approvato nel corso della discussione in Aula si è stabilito che se durante la dismissione dei distributori di benzina considerati pericolosi si dovesse accertare la contaminazione del sito, si dovrà procedere a bonifica.

 

AMBIENTE

Più facile l’accesso al mercato della gestione autonoma degli imballaggi (art. 22-ter)

Per favorire l’accesso dei produttori al mercato della gestione autonoma degli imballaggi, viene sospeso l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale a seguito del riconoscimento del progetto alternativo e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o meno del sistema.

 

SERVIZI PROFESSIONALI

Nuove regole per le società tra avvocati (art. 26)

Con un emendamento presentato dai relatori e approvato nel corso dell’esame nelle Commissioni  viene  limitato,  nelle  società  tra  avvocati,  il  ruolo  dei  soci  di  solo capitale, e si richiede che per l’iscrizione all’albo i soci professionisti, avvocati e iscritti ad altri ordini, rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Il venir meno di tale requisito, e il suo mancato ripristino entro sei mesi, determina la cancellazione della società dall’apposita sezione dell’albo degli avvocati. In questa sezione deve peraltro essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa. Tra le altre cose, è stato stabilito che l’amministrazione della società non possa essere affidata a soggetti esterni e che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponda assicurando indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità. La sospensione o la radiazione dall’albo dei professionisti sono causa di esclusione dalla società.

 

Più concorrenza e trasparenza nel notariato (art. 27)

Cambiano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale: il rapporto diventa di un notaio ogni 5 mila abitanti, cosa che si tradurrà in un aumento dei notai in Italia.

Con ulteriori misure approvate, tra le altre cose si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale.

Si prevede inoltre una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato  di  particolari  categorie  di  somme  da  questi  ricevute  e  che  costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI; si determinano i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate mantenendo però una idonea documentazione; si prevedono ispezioni a campione sui notai per verificare la regolarità della tenuta e dell’impiego dei fondi e dei valori consegnati loro ad ogni titolo.

 

Semplificazioni nelle procedure ereditarie (art. 28-bis)

Con questo articolo, introdotto nel corso  dell’esame  presso  le Commissioni, vengono riscritti gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie. Tra le altre cose, viene affidata la tenuta e la conservazione del registro delle successioni (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) al Consiglio nazionale del notariato, sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia. Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, che procede al rilascio degli estratti e dei certificati.

 

Più semplice costituire una Società a responsabilità limitata (art. 29)

Diventa possibile costituire una Società a responsabilità limitata semplificata anche mediante scrittura privata, fermo restando l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Agli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio legato agli atti di iscrizione, provvede il conservatore del registro delle imprese competente per quel territorio.

 

Atti più semplici con la sottoscrizione digitale (art. 30)

Sono state individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard. L’assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, una volta che questi si siano accreditati presso le Camere di Commercio.

 

Validità dei contratti delle società di ingegneria (art. 31)

Attraverso una disposizione di interpretazione autentica è stata estesa alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n.266 del 1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria. Si è così affermata la validità dei contratti conclusi a decorrere dall’11 agosto 1997 tra le suddette società di ingegneria e i privati. Per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge sulla concorrenza, invece, le società dovranno stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali e garantire che tali attività siano svolte da professionisti iscritti agli albi. Sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblica sarà pubblicato l’elenco delle società di ingegneria.

 

Chiarezza sui compensi per le prestazioni professionali (art. 31-bis)

I professionisti potranno rendere anche in forma digitale la comunicazione obbligatoria sul grado di complessità dell’incarico, sugli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, sugli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Allo stesso modo, potrà avere forma digitale il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

 

SANITÀ

Più concorrenza e più chiarezza nella distribuzione farmaceutica (art. 32)

Viene consentito l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata e si rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società. Nei comuni fino a 6.600 abitanti le farmacie che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione potranno trasferirsi in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa. Sancita l’incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell’attività di intermediazione del farmaco. Previsti  obblighi  di  comunicazione  delle  variazioni  dello  statuto  e  della  compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad ogni altro organo con competenze istituzionali nel settore.

Per le farmacie possibilità di restare aperte più a lungo (art. 32-bis)

Una volta stabilito che gli orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti rappresentano il livello minimo di servizio da assicurare, grazie ad un emendamento del Pd in Commissione viene consentito a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, salva preventiva comunicazione all’autorità competente e informazione alla clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

 

TRASPORTI

Maggiori tutele per gli utenti dei servizi di trasporto di linea (art. 32-ter)

I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto su gomma o rotaia e di trasporto marittimo hanno l’obbligo di informare gli utenti delle modalità per accedere alla carta dei servizi e delle ipotesi che danno titolo ad ottenere rimborsi e indennizzi, indicandone l’entità.  Gli  stessi  concessionari  e  gestori  devono  fare  in  modo  che  le  richieste  di rimborso possano essere formulate dai passeggeri nel corso o immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del biglietto, adeguando a questo scopo le proprie carte di servizi e la propria organizzazione.

 

TURISMO

Alberghi: possibilità di offrire tariffe più vantaggiose (art. 32.1)

Grazie ad un emendamento del Pd approvato durante la discussione in Aula è stata introdotta la possibilità, per le strutture turistico-ricettive, di offrire tariffe inferiori a quelle individuate online dai clienti sui principali portali del settore.

 


Link Deputati PD – MERCATO E CONCORRENZA

L'ABC della Concorrenza