Oggi abbiamo approvato uno dei provvedimenti più importanti e attesi: la legge contro il caporalato. Con questa legge vogliamo fermare una delle piaghe più gravi che affliggono la nostra agricoltura.

Il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura  – secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato – coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, dal pomodoro ai prodotti della viticoltura.

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La norma incide con significative modifiche al quadro normativo penale attuale, sostituendo l’articolo 603 bis con un nuovo articolo che riscrive la condotta illecita del caporale, indicando per la  fattispecie base del reato (chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, e il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche – ma non necessariamente – con l’utilizzo di caporalato, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno) la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall’intervento del caporale) solo se sfrutta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori.

La fattispecie aggravata del reato prevede la reclusione (da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) quando il reato di caporalato come descritto nella fattispecie-base, è compiuto mediante violenza o minaccia.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori coinvolti sia superiore a tre, uno o più di essi sia minore di età ovvero i suddetti lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

L’indice dello sfruttamento coincide con la presenza di una o più condizioni:

   1) retribuzioni reiterate palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

   2) reiterata violazione dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell’aspettativa obbligatoria, delle ferie;

   3) violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

   4) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Con il nuovo articolo 603-bis.1 si prevede l’applicazione delle attenuanti di pena  – diminuita da un terzo a due terzi – (utilizzando il modello già sperimentato nella normativa anticorruzione e in quella sugli ecoreati) per coloro che si adoperano per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiutano concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Con il 603-bis.2 si introduce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

 

Fondo anti-tratta

I proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono assegnati al Fondo anti-tratta, la cui operatività è estesa anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

 

Rete del lavoro agricolo di qualità

Viene integrato e rafforzato il quadro normativo che ha istituito nel 2014 la Rete, finalizzata a  rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso la certificazione del possesso, da parte delle aziende che vi aderiscono, di determinati requisiti di legalità e rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro.

Completano il disegno di contrasto del fenomeno del caporalato: misure per favorire il regolare trasporto dei lavoratori agricoli, attraverso la stipula di apposite convenzioni con la Rete del lavoro agricolo di qualità; l’adozione di un apposito piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali, adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

 

Approfondimento 176_ Caporalato


Roma, 18 ottobre 2016