Il decreto Sblocca Italia, È passato ieri sera – 05.11.2014 – al Senato, dopo l'approvazione della Camera, con 278 sì, 161 no e 7 astensioni. Entro l'11 novembre lo Sblocca Italia dovrà essere convertito in legge.
Il provvedimento contiene misure che riguardano diversi settori: trasporti, edilizia e patrimonio immobiliare pubblico, ambientale, energico, imprese, enti territoriali.
SBLOCCA ITALIA
Con il decreto legge “Sblocca Italia” il Governo ha varato una serie di norme volte a rimettere in moto il settore produttivo del Paese, a sostenere la filiera imprenditoriale, a rilanciare – sulla scia del precedente decreto n. 91/2014 – la competitività e a sostenere la crescita. Il “made in Italy” rimane, in linea con quanto già operato in precedenti interventi, il punto nodale delle azioni del Governo per favorire le esportazioni ed attrarre investimenti nel nostro Paese, creando prodotto interno e occupazione.
Il provvedimento, infatti, reca una serie di disposizioni riguardanti le infrastrutture, l'edilizia, l'ambiente, l'energia, nonché misure destinate alle imprese e agli enti territoriali. Si tratta di norme finalizzate innanzitutto – anche attraverso l’introduzione di misure di semplificazione burocratica – al rilancio dell’economia, per uscire dalla crisi attraverso interventi di stimolo accompagnati da riforme strutturali.
Il decreto è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in Commissione Ambiente. Il testo iniziale è stato migliorato non solo a seguito dell’approvazione di emendamenti presentati dal Governo e dalla relatrice del PD Chiara Braga, ma anche grazie a numerosi emendamenti di iniziativa parlamentare: si tratta di modifiche che arricchiscono il testo e lo integrano con nuove importanti misure.
Il nostro Paese ha estrema necessità di superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di investimenti utili per la ripresa dell'economia e dell'occupazione – da qui il nome “Sblocca Italia” – ma questo obiettivo si potrà raggiungere solo se, allo stesso tempo, vengono perseguiti, insieme alle reali ed innegabili esigenze di efficienza e tempestività, gli altrettanto fondamentali principi di legalità e trasparenza, nonché di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
Una prima parte del provvedimento riguarda le misure in materia di infrastrutture, per la riapertura dei cantieri e la realizzazione delle opere pubbliche. È il cosiddetto “sblocca cantieri”: si prevede un rifinanziamento di 3.851 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto a consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Con le misure in oggetto il Governo ha voluto inoltre dire: niente più opere senza fine e crescita esponenziale dei costi. Si introduce la possibilità di caducazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi, di successive articolazioni per fasi, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera.
Il decreto interveniva già nel testo base presentato alle Camere dal Governo con un articolo sulla mitigazione del dissesto idrogeologico; dopo i fatti tragici dell’alluvione degli scorsi giorni a Genova sono stati in tal senso introdotti ulteriori miglioramenti, con l’approvazione di un emendamento che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il Fondo emergenze nazionali, istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri con la legge di stabilità 2014.
Notevoli gli interventi in materia edilizia, con misure volte a sostenere il settore delle locazioni. Con queste disposizioni il Governo intende ampliare le possibilità di accedere al mercato della casa a tutti, sia trovando affitti a prezzi concordati, sia con una maggiore accessibilità all’acquisto. Il tutto dando priorità ad interventi di conservazione e ristrutturazione piuttosto che a nuova cementificazione.
Altri settori in cui si è operato con il decreto sono misure per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali; misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi; norme per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale; disposizioni per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali.
Si tratta come è evidente di un provvedimento corposo e articolato in cui le diverse aeree di intervento offrono un ventaglio di opportunità per ogni settore produttivo.
Per una lettura più analitica e dettagliata del decreto-legge 133/2014 (AC 2629 – A/R) si rinvia all’iter e ai dossier di approfondimento della Camera dei deputati.
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI
Si prevede la nomina dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, se ne disciplinano i compiti e i poteri. L’incarico di Commissario, che si svolgerà senza che siano corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, avrà una durata di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e sarà rinnovabile. Il Commissario dovrà provvedere alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione degli interventi, sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori (SAL), segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini dell’eventuale valutazione di definanziamento degli interventi.
Gli interventi da realizzare sull’area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
Le predette disposizioni per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo- Catania-Messina. La Commissione ha apportato modifiche a tale articolo finalizzate a fare salva la previsione progettuale della stazione ferroviaria in superficie lungo la tratta appenninica Apice-Orsara.
Un importante elemento in favore della trasparenza degli appalti è quello che ha disposto che dovrà essere inserito negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere d'invito che la mancata accettazione da parte delle imprese delle clausole contenute nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalle gare. Si prevede anche l’applicazione degli obblighi di pubblicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (legge Severino).
Niente più opere senza fine. Con il decreto in oggetto si introduce la possibilità di caducazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche: nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi, di successive articolazioni per fasi si consente al bando di gara di prevedere l’integrale caducazione della concessione stessa, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera.
Il nucleo delle norme in esame, quello con il quale si caratterizza l’intero provvedimento è quello introdotto dall’articolo con il cosiddetto Fondo “sblocca cantieri”. Si prevede un rifinanziamento di 3.851 milioni di euro (per il periodo 2014-2020, piu 39 milioni di residui) del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell’articolo 18 del D.L. 69/2013.
Il rifinanziamento del Fondo è volto a consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.
È il provvedimento stesso che elenca gli specifici interventi da finanziare suddividendoli in tre categorie.
A) Interventi cantierabili entro il 31 dicembre 2014:
– Completamento della copertura del passante ferroviario di Torino
– Asse autostradale Trieste-Venezia
– Completamento del sistema idrico Basento-Bradano, settore G
– Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce
– Tratta Colosseo-piazza Venezia della Linea C di Roma.
B) Interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno
2015:
– Ulteriore lotto costruttivo dell’asse AV/AC Verona Padova
– Completamento asse viario Lecco-Bergamo
– Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia
– Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1
– Terzo Valico dei Giovi-AV Milano Genova
– Quadrilatero Umbria-Marche
– Completamento linea 1 Metropolitana di Napoli
– Rifinanziamento legge 147/2013 per interventi su ponti e gallerie
– Messa in sicurezza dei principali svincoli della strada statale 131 in Sardegna.
C) Interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro 31 agosto 2015:
– Metropolitana di Torino
– Tramvia di Firenze
– Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Altilia
– Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello
– Adeguamento della strada statale n.372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88
– Completamento della strada statale 291 in Sardegna
– Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"
– Collegamento stradale Masserano-Ghemme
– Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR
– Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo
– Primo lotto asse viario strada statale 212 Fortorina
– Continuità interventi nuovo tunnel del Bennero
– Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia
– Aeroporti di Firenze e Salerno
– Completamento del sistema idrico integrato della regione Abruzzo
– Opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno
2014 o richieste inviate nell’ambito del programma “6.000 Campanili”.
A tal fine si prevede una riserva di 100 milioni di euro per progetti di manutenzione del territorio, riduzione rischio idrogeologico, efficientamento energetico, patrimonio edilizio pubblico e impianti di energia rinnovabile, messa in sicurezza edifici pubblici, a cui gli enti locali potranno accedere secondo le modalità definite dal Ministero delle Infrastrutture.
Nel caso di mancato utilizzo nei tempi previsti delle risorse destinate alle opere sopra elencate i finanziamenti verranno revocati ed assegnati prioritariamente ad altre opere già individuate nel decreto-legge.
Per favorire la realizzazione delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del
Consiglio e bloccate per mancanza di concerto tra Amministrazioni, si prevede, all’articolo
4 del decreto-legge, la facoltà di riconvocare in tempi dimezzati la Conferenza dei servizi; si prevede poi, per l’anno 2014 e nel limite massimo di 250 milioni di euro, l’esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti, connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione dai comuni. L’esclusione dal patto di stabilità deve riguardare prioritariamente l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto al dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale.
Viene, altresì, disciplinata l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013 sostenuti successivamente all’entrata in vigore del presente decreto-legge da parte
delle regioni, delle province e dei comuni.
Si dispone, infine, l'approvazione del contratto di programma 2012-2016, parte investimenti, tra Rete ferroviaria italiana (RFI) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale, nel corso dell'esame in Commissione, è stata espressamente prevista l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si destinano
220 milioni del contratto di programma, parte servizi 2012-2014, a favore di RFI per interventi di manutenzione straordinaria. Nel corso dell’esame in Commissione si è introdotta la possibilità di escludere dal patto di stabilità per gli anni 2014-2015 spese finalizzate all’eliminazione di passaggi a livello pericolosi per la pubblica incolumità, definite sulla base di convenzioni sottoscritte con RFI entro il 31.12.2013.
MISURE PER L’ABRUZZO
Si arricchisce di un corposo elenco di modifiche il capitolo dedicato all'Abruzzo. Si norma il rifinanziamento (in termini di solo saldo netto da finanziare), nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria.
Si precisa che i mutui concessi dalle banche per la ricostruzione sono assistiti da garanzia dello Stato incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta. La garanzia resta in vigore fino al rimborso del finanziamento. Il decreto proroga la durata degli affitti concessi ai nuclei familiari a basso reddito o con componenti disabili che hanno perso la casa con il terremoto del 2009.
Alcune misure sono state introdotte per velocizzare gli interventi di ricostruzione gestiti dai privati. Il decreto prevede un termine massimo di 180 giorni per la concessione dei contributi pubblici a partire dalla data in cui gli uffici prendono in carico la pratica.
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI
Nel rispetto della normativa comunitaria, i concessionari di tratte autostradali nazionali potranno proporre entro il 31.12.2014 una procedura di aggiornamento o revisione del rapporto concessorio, anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, e predisporre un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria. Le modifiche del rapporto concessorio sono sottoposte al parere, per quanto di competenza, dell’Autorità dei trasporti e delle Commissioni parlamentari; le richieste di modifica devono comunque prevedere da parte dei concessionari l’obbligo di realizzazione degli investimenti già previsti negli atti di concessione vigenti e devono assicurare:
• gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie;
• un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti. L’affidamento di lavori e servizi ulteriori a quelli già previsti nelle convenzioni in essere
deve avvenire interamente mediante procedure di gara pubblica; gli introiti derivanti dai canoni di concessione delle convenzioni aggiuntive sono destinati a interventi di manutenzione della rete stradale, sostegno al trasporto pubblico locale, compensazioni ambientali e incremento del Fondo per la montagna.
Contestualmente si approvano gli schemi di convenzione e piani economico-finanziari relativi alle concessioni autostradali A21 “Piacenza Cremona-Brescia, diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC)” e A3 “Napoli-Pompei-Salerno”.
Nella prospettiva di una sempre maggiore digitalizzazione del Paese, il decreto contiene misure fondamentali destinate alle infrastrutture immateriali. Si prevede un credito d’imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell’investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Possono accedere al credito d’imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga all’utente, che rispondano a specifiche condizioni, realizzati sia su rete fissa e mobile, sia su impianti wireless e via satellite, compresi gli interventi di backhaul1.
Per backhaul, si intende la “dorsale”, cioè la parte centrale delle reti di comunicazione, in contrapposizione all’”ultimo miglio”, cioè le diramazioni terminali delle reti destinati al raggiungimento degli utenti finali (fonte: dossier n. 220/1, Servizio Studi della Camera dei deputati, 18 settembre 2014).
Il credito d’imposta non può essere riconosciuto per interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture. Per accedere al beneficio è necessario operare una manifestazione d’interesse per una specifica area attraverso una “prenotazione” sull’apposito sito web del Ministero. La prenotazione deve dare anche indicazione della data prevista di conclusione dei lavori.
Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite ulteriori disposizioni al fine di colmare il gap digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, e al fine di inserire le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda larga tra gli oneri di urbanizzazione primaria.
Tutti gli edifici sui quali si interviene, in pratica, dovranno “essere equipaggiati di un punto di accesso” in grado di agganciarsi alla rete, collegandosi a internet ad alta velocità. Questo vale per gli edifici di nuova realizzazione (per i quali sia presentata domanda di autorizzazione dopo il 1 luglio 2015), che dovranno «essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, fino ai punti terminali di rete», ma anche in caso di ristrutturazioni pesanti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Molti sono i fronti di natura ambientale ed energetica sui quali interviene il decreto. Si apportano modifiche al Codice dell'ambiente in materia di gestione delle risorse idriche sulle quali è intervenuto in più punti il lavoro della Commissione. Le principali disposizioni sono volte a prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito con conseguenti poteri sostitutivi; a consentire, nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, l'affidamento in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio delle province; a prevedere che l'ente di ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio nel rispetto della disciplina europea e nazionale (quindi nel pieno rispetto dell’esito referendario); ad introdurre l’obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso a fine concessione; introdurre una specifica disciplina per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nei piani d’investimento compresi nei piani d’ambito, anche coordinando le varianti agli strumenti di pianificazione con il piano di protezione civile; a garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici prevedendo, nel caso di mancato rispetto degli adempimenti, l’attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo regionale e, in caso di mancato esercizio dello stesso, di quello del Governo, mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la responsabilità erariale in caso di violazione delle disposizioni.
La discussione di questo provvedimento ha anche incrociato il verificarsi di episodi drammatici: l'alluvione che ha colpito Genova, poi quelle in Maremma e nel parmense che ancora una volta ci hanno ricordato la fragilità del territorio e l'urgenza di politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico. Particolare importanza assumono, quindi, le misure principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi. A partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico saranno impiegate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, la cui attuazione è assicurata dal Presidente di regione in qualità
di Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico. In corso di esame in Commissione è stata inserita una destinazione prioritaria delle risorse ad interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio, sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi, con priorità per la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.
Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, si prevede l’assegnazione alle regioni di una somma complessiva di 50 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 e 2014-2020 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
Si prevedono misure per accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’UE e di adeguamento alla direttiva sulla qualità delle acque, anche mediante l’esercizio del potere sostitutivo del Governo.
Queste misure consentono di sbloccare una mole significativa di risorse – oltre 3,5 miliardi di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico e di adeguamento dei sistemi idrici – stanziate nel corso degli anni e non spese per ragioni di complicazione burocratica e giudiziaria, attraverso l’attivazione di due Fondi revoche e la conseguente riassegnazione delle risorse inutilizzate.
Nel corso dell'esame in Commissione sono poi intervenuti importanti modifiche per consentire l’effettiva e rapida realizzazione di opere necessarie a garantire la pubblica incolumità, anche alla luce di quanto verificatosi a Genova con il blocco dei lavori sul torrente Bisagno. In particolare, una disposizione stabilisce che le «esigenze imperative connesse a un interesse generale» – in presenza delle quali il codice del processo amministrativo consente di conservare efficacia al contratto di aggiudicazione dei lavori pubblici – sono anche le esigenze di tutela dell'incolumità pubblica. A tal fine si prevede che nel caso di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, ovvero di redazione di verbali di somma urgenza per interventi connessi allo stato di calamità, ovvero ancora nei casi di estrema urgenza, se le esigenze di incolumità pubblica vengono evidenziate dalla stazione appaltante dinanzi al TAR, il giudice amministrativo può concedere la sospensione solo se ritiene che l'estrema urgenza e gravità, che motivano la domanda cautelare, siano prevalenti sulle esigenze di incolumità pubblica.
Si estendono inoltre anche a lavori di importo superiore alla soglia comunitaria relativi ad interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico le deroghe in materia di appalti, che consentono l’immediato affidamento dei lavori e la continuità degli stessi, anche in presenza di ricorsi amministrativi di imprese non aggiudicatarie (fatto salvo l’eventuale obbligo di risarcimento stabilito in sede di giudizio).
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Si autorizza il Governo all’adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare – secondo quanto esplicitato dalla norma – disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.
INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA
Si qualificano come interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Per interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti.
Le principali modifiche determinano per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
(attualmente fissata a 5,186 milioni di euro):
• la possibilità di stipulare il contratto, prima del termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
• la possibilità di affidare i lavori senza la richiesta di garanzia a corredo dell'offerta;
• la possibilità di affidare i lavori, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, ricorrendo alla procedura negoziata senza bando invitando un minimo di dieci operatori economici;
• la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a
500.000 euro solo sul sito informatico della stazione appaltante, escludendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
• il dimezzamento dei tempi di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate;
• l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, museale e coreutica (AFAM) per importi fino a 200.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP)
Si interviene a sostenere il potenziamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea. A tale scopo, si estende la possibilità di intervento delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale; si allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) includendo, oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, anche gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico. Con riferimento specifico ad investimenti nel campo della green economy, la CDP potrà intervenire a sostegno di opere infrastrutturali e in particolare di reti di telecomunicazione. Si amplia le possibilità di concedere la garanzia
dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la CDP la disciplina dei relativi criteri e modalità operative.
Si modifica la disciplina agevolativa per la realizzazione di nuove infrastrutture da realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Viene chiarito che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.
Si apportano numerose modifiche alla disciplina dei c.d. project bond, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006). Si tratta in particolare di quei titoli che possono essere emessi dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato, allo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità. Tali strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati e la loro successiva circolazione deve avvenire tra i medesimi soggetti.
OVERDESIGN
Si stabilisce che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo, e che tali modifiche devono essere eventualmente accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria, nonché da una stima dei tempi di attuazione dell'opera.
FONDO DI SERVIZIO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Si dispone che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da "equilibrio economico positivo" e che necessitino di adeguata patrimonializzazione.
Scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato.
L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio termine.
Potranno sottoscrivere quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia.
Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.
Le norme affidano la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del Testo unico della finanza (TUF) (D.Lgs. n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia.
Sono specificate le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l'obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo, e quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.
Il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. Deve rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione.
Infine si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.
Nell'ambito delle misure di semplificazione sono infine state aggiunte disposizioni per regolare gli accessi sulle strade affidate in gestione ad ANAS e volte alla definizione delle modalità e dei termini per gli adempimenti relativi alle metropolitane in esercizio.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
Una parte corposa del provvedimento riguarda le misure in materia di edilizia e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che hanno l'obiettivo di ridare slancio a un settore strategico per l'economia nazionale attraverso misure principalmente di semplificazione. Il tema della semplificazione delle procedure in materia edilizia è stato affrontato avendo come obiettivo primario quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e di non produrre nuovo consumo di suolo.
Si apportano alcune modifiche al Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001) per quanto concerne:
• opere interne e comunicazione di inizio lavori (CIL);
• interventi di conservazione;
• permesso di costruire;
• varianti eseguibili mediante SCIA;
• mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.
Quanto al primo punto la definizione di manutenzione straordinaria comporta che per tali interventi non sia alterata la volumetria complessiva degli edifici, anziché i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso) sono ricompresi tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
Per quel che concerne le caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria si stabilisce la possibilità che vengano eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi semplicemente previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale. Resta la disposizione che l’intervento non deve riguardare le parti strutturali dell’edificio. Le stesse condizioni sono valide per modifiche interne a fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa: potranno essere eseguite semplicemente previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali. Si dovrà a questo fine produrre una attestazione che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
Viene infatti eliminato l’obbligo di presentare all’amministrazione «una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali».
Una ulteriore semplificazione riguarda l’obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte di chi compie i lavori: la nuova disposizione impone infatti all’amministrazione comunale di provvedere al tempestivo inoltro della CIL all'Agenzia delle entrate.
Nel corso dell’esame in Commissione è stata inclusa, tra gli interventi di manutenzione ordinaria eseguibili senza titolo abilitativo, l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW.
Si introduce la definizione di “interventi di conservazione”.
Per quegli edifici che lo strumento urbanistico individua come non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione, la norma prevede che l’amministrazione possa favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione e dispone altresì che, nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi (ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario).
Diverse disposizioni concernono il permesso di costruire e riguardano:
• l’introduzione di una nuova fattispecie di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico;
• la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate;
• il contributo per il rilascio del permesso di costruire.
Altra modifica rilevante è quella che prevede tra gli interventi da effettuare la priorità ad un criterio finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione.
Al fine di prevedere un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica e, nell'ottica di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, si consente ai comuni di deliberare che i costi di costruzione siano significativamente inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Ulteriori disposizioni, aggiunte nel corso dell'esame in Commissione, riguardano l'introduzione di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione
degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, i cui proventi sono destinati, tra l'altro, alla demolizione e alla rimessa in pristino delle opere abusive.
Si inserisce nell’ordinamento nazionale la disciplina del permesso di costruire convenzionato, mutuandolo dalla normativa regionale (è il caso ad esempio della L.R. n.
12/2005 della Lombardia).
Infine, nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto un articolo che prevede la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi e intese per l'adozione di uno schema di Regolamento edilizio tipo. Si tratta di una misura fortemente attesa proprio perché finalizzata a semplificare e uniformare gli adempimenti in materia edilizia.
Si stabilisce che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di maggior rilievo economico (canone superiore a 250.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali.
Inoltre si decreta l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso.
MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE IMMOBILIARE
Si interviene sulla disciplina delle Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) modificando i requisiti partecipativi dei soci al fine di facilitare l’accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007 che ne uniforma il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Si prevedono inoltre misure agevolative e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione.
In particolare si eleva dal 51 al 60 per cento la percentuale massima dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili posseduta da ciascun socio (vale a dire la quota di maggioranza) e si riduce dal 35 al 25 per cento la percentuale di soci che devono detenere azioni che non possiedano più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili (il flottante).
Viene esteso a tre esercizi il periodo (attualmente fissato in due esercizi) in cui è consentita la non osservanza del requisito della prevalenza operativa in attività di locazione immobiliare ai fini del regime speciale.
È ridotto dall’85 al 70 per cento l’obbligo di distribuzione ai soci dell’utile netto (ulteriormente ridotto al 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo) per i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione, nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ (Società di investimento immobiliare non quotate) o di quote in fondi immobiliari.
È incentivata la detenzione di azioni da parte di soggetti esteri che accedono alle convenzioni contro la doppia imposizione.
È infine favorito l’investimento in alloggi sociali mediante la riduzione della ritenuta sui relativi utili dal 20 al 15 per cento.
Un importante elemento di semplificazione è quello introdotto nella procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonerando lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall’obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili.
Inoltre, l’attestato di prestazione energetica (APE) può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.
DEDUZIONI PER ACQUISTO IMMOBILI
Al fine di favorire l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione e mettere sul mercato alloggi in locazione per far fronte al fabbisogno abitativo, si stabilisce una deduzione dal reddito del 20 per cento (limite massimo di 300.000 euro – deduzione massima: 60.000 euro2) a favore di coloro che acquistano dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio di nuova costruzione invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione o oggetto di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo. La quota massima deducibile all’anno è di 7.500 euro. Al fine di poter accedere alla deduzione, l’immobile, entro sei mesi dall’acquisto deve essere
ceduto in locazione per almeno otto anni a canone concordato, deve avere prestazioni energetiche classificate in classe A o B.
CONTRATTO DI GODIMENTO IN FUNZIONE FUTURA ALIENAZIONE DI IMMOBILI
Viene dato impulso alla tipologia contrattuale del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Con questo tipo di contratto un bene immobile acquista elementi tipici tanto del contratto di locazione di immobili, quanto del contratto di compravendita di immobili. Il canone pagato dal locatario come acquisto funge da anticipazione del prezzo della compravendita che sarà perfezionata ad una data stabilita. Il godimento dell’immobile è immediato, la proprietà dello stesso verrà trasferita attraverso l’effettiva compravendita, scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti.
Tali contratti sono soggetti a trascrizione, analogamente a quanto accade per il contratto preliminare di compravendita. Il mancato pagamento di canoni di godimento può determinare la risoluzione del contratto. Gli effetti della trascrizione cessano se la trascrizione del contratto di alienazione definitivo non è effettuata entro il termine previsto dallo stesso contratto di godimento (escludendo l’applicazione del termine triennale previsto per il preliminare).
Con uno specifico comma, la cui efficacia è subordinata al consenso della Commissione europea si interviene sul decreto-legge n. 47 del 2014 (c.d. emergenza abitativa) al fine di estendere la disciplina fiscale applicabile al riscatto a termine dell’alloggio sociale anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà e ai contratti di vendita con riserva di proprietà, stipulati dopo il 13 settembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento).
Al fine di semplificare e accelerare le procedure connesse alla valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati si riconosce all'accordo di programma, sottoscritto tra le amministrazioni interessate, il valore di variante urbanistica.
La disciplina recata dall’articolo in esame riprende il contenuto della legge “Scellier” francese, la quale dall’inizio del 2009 consente una deduzione del 25% dal reddito imponibile sul valore di acquisto di immobili dati in locazione (tetto massimo di 300.000 euro, quote di nove anni). La detrazione è scesa al 13% nel 2012, ma è risalita al 18% nel 2013, e tale aliquota varrà fino al 2016 (fonte: dossier n. 220, Servizio Studi della Camera dei deputati, 18 settembre 2014).
Altre disposizioni riguardano la semplificazione dei procedimenti di valorizzazione di immobili attualmente in uso della Difesa, in particolare per quanto concerne la definizione di tempi di conclusione del procedimento e semplificazione delle procedure di valorizzazione con particolare riferimento alla fase dell'assegnazione ovvero della modifica della destinazione d'uso. In sede di esame della Commissione sono stati inseriti criteri di priorità nella valutazione dei progetti di recupero, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo.
Al fine di accelerare la realizzazione di opere di pubblica utilità e interesse, si stabiliscono misure urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), disponendo l’individuazione delle opere da finanziare urgentemente nell’ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto. La disposizione è volta a favorire la realizzazione di opere ritenute prioritarie e di pubblico interesse, così da rispondere celermente alle esigenze di finanziamento e di liquidità di amministrazioni ed enti.
MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
I comuni possono stabilire criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio – pulizia, manutenzione, recupero e riuso di aree e beni inutilizzati – concedendo riduzioni o esenzioni di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE PROCEDURE IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE
Si modifica la disciplina del passaggio obbligatorio in conferenza di servizi per l’acquisizione dell’assenso in materia di tutela del patrimonio culturale, allungando i tempi per l’espressione del parere della soprintendenza; si prevedono misure in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico.
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI
Il decreto contiene anche misure per gli aeroporti; si dispone, infatti, l'approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC (Ente Nazionale dell'Aviazione Civile) con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l'avvio degli investimenti previsti.
Si interviene sul regime contributivo delle indennità di volo, si estende il regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio. Si disciplina lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale.
La spending review tocca il trasporto aeroportuale al fine di ridurre e razionalizzare gli oneri a carico dello Stato per l’espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile. L’ENAC dovrà elaborare linee guida per i gestori aeroportuali per l’individuazione degli standard delle prestazioni e i requisiti minimi del servizio, nonché l’attivazione da parte dei gestori aeroportuali di procedure di scelta del contraente ispirate a criteri di concorrenza e trasparenza.
Si prevede l’adozione di una pianificazione strategica della portualità da adottare con
DPCM il cui fine è la promozione della competitività del sistema portuale e logistico, con
riferimento alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle autorità portuali esistenti, con l’obiettivo di agevolare la crescita delle merci e delle persone; si è previsto, con un emendamento, l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE
Per dare impulso alla lotta all’italian sounding3 e rilanciare il made in Italy si prevede un Piano a sostegno della promozione e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, attraverso linee direttrici valevoli per tutti i settori economico produttivi interessati. Inoltre, si sostengono iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese; si promuove l'attrazione degli investimenti in Italia attraverso iniziative di acquisizione e fidelizzazione della domanda dei mercati esteri e attraverso la promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia; si stabilisce l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione
Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, mentre l'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – provvede all'attuazione del piano, che interviene specificamente nel settore agro-alimentare per:
• incentivare la valorizzazione delle produzioni di eccellenza;
• tutelare all'estero i marchi e le certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
• sostenere la penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati;
• realizzare un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari
per favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015.
Il coordinamento dell’attività in materia di attrazione degli investimenti esteri e la necessaria sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali è affidato ad un Comitato, del quale è prevista l’istituzione presso il MISE.
Per supportare gli investimenti nel settore alberghiero si disciplina all’interno dell’ordinamento una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel. Si tratta di composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.
Si sono introdotte, nel corso dell’esame in Commissione, disposizioni in materia di autotrasporto.
L’Italian Sounding consiste in una pratica che induce il consumatore, attraverso l’utilizzo di parole, colori, immagini e riferimenti geografici, ad associare erroneamente un prodotto a quello italiano. L’imitazione evocativa dei prodotti italiani è causa di un consistente danno economico alle aziende italiane del settore (esempio: parmesan e parmigiano).
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006088/analisi_giuridica_italian_sounding_usa_2011.pdf (fonte: dossier n. 220, Servizio Studi della Camera dei deputati, 18 settembre 2014).
Il decreto prevede l’adozione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei Ministri, a cui partecipano i Presidenti delle regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il comprensorio Bagnoli-Coroglio viene riconosciuto area di rilevante interesse nazionale dal decreto. Le disposizioni sono volte ad assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. La predisposizione, l'attuazione e la gestione di queste misure sono demandate a un Commissario straordinario del Governo e a un soggetto attuatore, attraverso la redazione di uno specifico programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e di un documento di indirizzo strategico. Nel corso dell’esame in Commissione sono state introdotte modifiche volte a consentire la partecipazione del comune di Napoli alla definizione del programma di rigenerazione urbana e a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Per l’anno 2015, si escludono dai vincoli del Patto di stabilità interno nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, le spese sostenute per gli interventi di bonifica dall'amianto da realizzare nei territori compresi nel SIN (sito di bonifica di interesse nazionale) di Casale Monferrato.
Vengono introdotte norme di semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati (articolo 34) attraverso semplificazioni delle procedure di affidamento degli appalti e del codice dell’ambiente. Si introduce la possibilità di attuazione per fasi del progetto di bonifica, nel rispetto di specifiche condizioni di garanzia ambientale.
Una serie di disposizioni concernono poi misure per l’individuazione e la realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione di norme di settore e limitare il conferimento in discarica.
L’individuazione della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti urbani e del fabbisogno residuo viene individuata con DPCM, sentita la Conferenza delle regioni e tenendo conto quindi della pianificazione regionale, con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le diverse aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio. L’esame in Commissione ha poi previsto che l’autorizzazione a saturazione del carico termico degli impianti esistenti avvenga nel rispetto dei vincoli di natura ambientale, in particolare riguardo all'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e allo stato di qualità dell'aria. Quanto ai criteri di priorità di accesso dei rifiuti, il testo dà priorità ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale e, solo successivamente, a quelli prodotti in altre regioni.
Nel corso dell’esame in Commissione è stato poi inserito l’obbligo per i gestori di impianti che smaltiscono rifiuti provenienti da altre regioni di versare alla regione ospitante un contributo, determinato nella misura massima di 20 euro a tonnellata, destinato a finalità ambientali: prevenzione della produzione di rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata, interventi di bonifica ambientale e contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
Con le medesime finalità, la Commissione ha stabilito l’obbligo di ricognizione, articolato per regioni, dell’offerta esistente e del fabbisogno residuo anche degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata, al fine di dotare il paese della necessaria impiantistica.
Vengono incentivati gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, al fine di rendere più agevole l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi previsti.
La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate.
In Commissione è stata infine prevista l’esclusione dall’applicazione delle misure c.d. “spalma incentivi” per gli impianti di enti locali e scuole.
RICERCHE E COLTIVAZIONE IDROCARBURI
Al fine di favorire lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali, sbloccando gli investimenti privati già programmati e con lo scopo di accelerare il processo decisionale di autorizzazione allo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, si escludono dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.
L’esclusione è limitata:
• alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi;
• al quadriennio 2015-2018;
• alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (royalties) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.
APPROVVIGIONAMENTO E TRASPORTO DEL GAS NATURALE
Si introducono alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale. In particolare, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse che:
• rivestono carattere di interesse strategico;
• costituiscono una priorità a carattere nazionale;
• sono di pubblica utilità;
• sono indifferibili e urgenti.
Inoltre, la norma cerca di incentivare gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta degli stoccaggi a decorrere dal 2015.
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI
Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, si interviene sulle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi e su quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale che vengono anch’esse qualificate come attività: di pubblica utilità, urgenti e di interesse strategico, indifferibili.
Un'ulteriore modifica attiene all'inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale, sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso da parte delle regioni. Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico.
Nel corso dell’esame in Commissione l’articolo 38 è stato significativamente modificato, introducendo modifiche tese ad aumentare i requisiti di tutela e garanzia ambientale: il rilascio del titolo concessorio è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale, alla verifica di sussistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società a coprire i costi di eventuali incidenti, all’espletamento delle procedure di VAS e VIA, all’obbligo di intesa con la regione per il rilascio del titolo di attività in terraferma, all’obbligo di rispetto delle precauzioni tecniche volte a preservare i sistemi idrici dalle operazioni di reiniezione di acque o della frazione gassosa.
Ulteriori modifiche approvate hanno cancellato l’estensione originariamente prevista del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie in zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi (golfi e isole Egadi). Si modificano alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.
È stato altresì introdotto il divieto di ricerca e estrazione di shale gas e shale oil e ogni tecnica di iniezione in sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (fracking) in cui gli stessi sono intrappolati.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Si prevede l’incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l’occupazione e formazione ai fini delle rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e l’incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all’incentivo per le nuove assunzioni di cui all’articolo 1, comma 12, lettera b), del D.L.
76/2013 (c.d. bonus Giovannini).
Ulteriori 8 milioni di euro sono stanziati a favore del Fondo per l’occupazione e formazione al fine di completare l’erogazione dell’ASPI di competenza 2013 per i lavoratori sospesi a causa di crisi aziendale od occupazionale fino ad un massimo di 90 giornate nel biennio mobile (di cui all’articolo 3, comma 17, della L. 92/2012).
Si rende strutturale la possibilità di utilizzare le risorse del Piano di azione e coesione (PAC) ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali nelle regioni coinvolte nel PAC medesimo (Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia).
MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI E IN MATERIA DI FINANZA DELLE REGIONI
Si prevedono due deroghe per la regione Sardegna in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la
partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017.
Si autorizza la regione Calabria a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 40 milioni di euro per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013), e di 20 milioni di euro per il 2015, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale.
Si differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati.
Diversi interventi concernono la finanza regionale, disponendo riguardo al contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario. Si posticipano alcuni termini inerenti le misure di flessibilità dell’applicazione del patto di stabilità interno.
Nel corso dell’esame in Commissione sono state inserite ulteriori disposizioni concernenti, tra l’altro, la destinazione alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla regione Sardegna delle riserve afferenti al territorio della regione in origine destinate alla concessione di anticipazioni agli enti locali e la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità.
Un nuovo articolo introdotto in Commissione interviene in materia di edilizia sanitaria e in particolare modifica i termini temporali, decorsi i quali, in caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate, si intendono risolti gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome.
Si fissano disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. “predissesto”, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, al fine di potenziare la possibilità di pagamento ai creditori dei predetti debiti e ridurre, quindi, lo stock di debiti delle pubbliche amministrazioni. Si sono inserite in Commissione disposizioni per limitare, per l’anno 2014, l’applicazione di talune sanzioni dovute al mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti locali. In particolare si interviene sulle procedure di riequilibrio finanziario per gli enti locali che presentino situazioni di criticità nei bilanci suscettibili di determinarne, se non risolte in tempo utile, il dissesto.