L’inserimento degli Ordini del Giorno allegati di seguito rappresentano un importante risultato che, fondamentalmente, garantisce maggiori certezze per tutti coloro i quali hanno investito nella produzione di energia rinnovabile, rilanciandone al contempo il valore da un punto di vista politico-ambientale.
Con gli ODG si impegna il Governo le soluzioni normative più adeguate per il riconoscimento delle misure di compensazione in favore delle popolazioni, come quella Veneta, che ospitano importanti infrastrutture energetiche; si impegna inoltre il Governo a rivedere la normativa recante l’obbligo di accatastamento degli impianti fotovoltaici.
A.C. 2568-A/R
ORDINI DEL GIORNO
9/2568-AR/165.
Crivellari, Martella, Rubinato, De Menech, Rotta
La Camera,
premesso che:
con l’articolo 30-quinquies del presente decreto legge, introdotto durante l’esame al Senato, viene ad essere modificato l’articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, con la soppressione delle parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore»;
con tale disposizione vengono pertanto esclusi gli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all’interno di un territorio regionale consente ai residenti di poter beneficiare del cosiddetto «bonus carburante»;
infatti con il comma 2 dell’articolo 45 della legge n. 99/2009 era stato costituito un apposito Fondo presso il MISE preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione «anche attraverso impianti fissi offshore»;
tuttavia con il Decreto Ministeriale emanato, per l’attuazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 45, dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del Governo Berlusconi in data 12 novembre 2010 era stata ritenuta «la necessità di circoscrivere il godimento del beneficio ai cittadini maggiorenni residenti nelle regioni su cui insistono le attività estrattive interessate dall’aumento delle aliquote» di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
la regione Veneto, stante la presenza del rigassificatore, in mar Adriatico, al largo di Porto Viro, con una capacità produttiva di otto miliardi di metri cubi annui, corrispondenti al 10 per cento del fabbisogno nazionale di gas naturale, che da tale infrastruttura energetica viene poi immesso nella rete italiana, ha impugnato il predetto decreto ministeriale ed anche il successivo Decreto in data 21 febbraio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del Governo Berlusconi, con il quale il fondo è stato ripartito tra alcune regioni interessate dalle attività di estrazione;
con sentenza n. 4134/2013 il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto il «bonus idrocarburi» anche per i cittadini veneti, in quanto nella sentenza si legge testualmente: «va riconosciuta una compensazione sotto forma di minor costo del carburante a tutti i residenti delle regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell’intera collettività»; nel motivare in diritto tale conclusione, il giudice amministrativo, oltre a evidenziare come il decreto ministeriale 12/11/2010 fosse stato adottato «disattendendo il parere della Conferenza unificata, che aveva chiesto di estendere l’agevolazione a carico del fondo anche alle regioni sui cui territori fossero presenti i pianti di rigassificazione», evidenzia come lo stesso «appare in contrasto con il chiaro dettato normativo – frutto della volontà parlamentare di estendere l’utilizzazione del Fondo a beneficio dei residenti di tutte le indicate regioni»; osserva a tale riguardo inoltre che «non appare decisiva la circostanza che il Fondo sia alimentato dall’aumento dell’aliquota delle royalties stabilità al comma 1, sia perché il legislatore non configura alcun rapporto, di tipo quasi sinallagmatico, tra il versamento dell’aliquota (peraltro, da parte di soggetti diversi dai destinatari del bonus) e la destinazione dei benefici, sia perché il fondo è alimentato non solo dalla maggiorazione, ma anche dalle altre entrate indicate al comma 2, provenienti da soggetti pubblici e privati» ed osserva, sul piano della ratio della disposizione, «che tanto l’attività estrattiva di idrocarburi liquidi e gassosi quanto l’attività di rigassificazione sono destinate a soddisfare le necessità di approvvigionamento di energia a vantaggio dell’intera collettività, con la conseguenza che non appare irrazionale il riconoscimento del ristoro in favore delle popolazioni di entrambe le categorie»; infine rileva essere privi di pregio in senso contrario sia l’assunto che le «produzioni», cui si riferisce il comma 5 dell’articolo 45 per il calcolo delle somme destinate al fondo, si riferiscano esclusivamente alle attività di coltivazione di idrocarburi, «potendosi estendere il concetto di produzione dai beni (idrocarburi) ai servizi (trasporto), con ciò comprendendo anche le imprese che svolgono attività di rigassificazione», sia la tesi di un asserito principio di territorialità secondo cui le risorse ottenute dalla maggiorazione delle aliquote sarebbero sottoposte ad un vincolo di destinazione in favore dei residenti della medesima regione, in quanto «non suffragata da alcuna disposizione della legge n. 99 del 2009»;
una seria politica energetica non può non prendere in considerazione anche il tema delle compensazioni in favore delle popolazioni residenti nelle aree che ospitano impianti di rigassificazione, strategici per l’Italia;
lo stesso MISE con una propria nota ritiene che occorra stabilire una normativa che possa determinare modalità e quantum spettante in relazione all’effettivo «svantaggio» avuto nell’ospitare gli impianti estrattivi e anche di rigassificazione;
impegna il governo
ad individuare, entro i 60 giorni successivi alla conversione in legge del presente decreto legge, le soluzioni normative più adeguate per il riconoscimento delle misure di compensazione in favore delle popolazioni, come quella Veneta, che ospitano importanti infrastrutture energetiche al servizio del Paese, e consentendo pertanto anche ai cittadini delle regioni che ospitano impianti di rigassificazione di non essere esclusi dai benefici.
9/2568-AR/172.
Causi, Fragomeli, Pelillo, De Menech.
La Camera,
premesso che:
durante l’esame presso le Commissioni riunite era stato introdotto, all’articolo 30, il comma 2-decies in materia di revisione della normativa relativa all’accatastamento e all’ammortamento di impianti fotovoltaici, prevedendo l’obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell’immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore di 7 kW e il valore dell’impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale;
tuttavia, a seguito del parere della Commissione bilancio, secondo il quale tale disposizione è suscettibile di determinare minori entrate fiscali non quantificate e prive di copertura, la citata previsione è stata soppressa;
la norma avrebbe consentito di dare soluzione a un problema che, allo stato, rende altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico, il quale, qualora abbia potenza nominale superiore ai 3 kW e un valore superiore al 15 per cento della rendita catastale dell’immobile che alimenta, è equiparato dalla normativa vigente ad un ampliamento dell’immobile stesso, determinando in capo al proprietario l’obbligo di aggiornare la rendita catastale, con conseguenti aumenti degli importi dovuti a titolo di Irpef e di IMU;
l’esigenza di evitare il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili, che producono benefici per l’ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali, con aumenti impositivi e la riduzione degli incentivi a investire, è stato sollevato dalla Commissione finanze, e condiviso dal Governo, in occasione dell’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014, e soprattutto, con l’approvazione della risoluzione 7-00400 Fragomeli il 17 luglio scorso,
impegna il Governo
ad assumere, in un prossimo provvedimento ovvero in un decreto attuativo della legge n. 23 del 2014 di delega fiscale, iniziative dirette a rivedere la normativa recante l’obbligo di variazione della rendita catastale dell’immobile, nel caso in cui l’installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale, innalzando la soglia percentuale di detto incremento nonché a incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici, al fine di mantenere l’incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia «pulita» catalogabili come installazioni esenti dall’obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi – di fatto – ad impianti di pertinenza degli immobili stessi, fatta salva l’esigenza di assicurare le relative coperture finanziarie, le quali dovranno essere puntualmente individuate a seguito di opportune verifiche tecniche.
Disegno di legge n. 2568-A/R in PDF