Dossier n. 27
Ufficio Documentazione e Studi
12 marzo 2014

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE: L’ITALICUM
Dopo nove anni e una pronuncia di incostituzionalità della legge elettorale n. 270 del 2005 (sentenza n. 1 del 2014), comunemente nota come porcellum, è stata approvata, in prima lettura, la riforma della normativa elettorale per l’elezione della Camera dei deputati.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai dossier del Servizio Studi della Camera e alla relativa scheda dell’iter.

COME FUNZIONA L’ITALICUM
Il nuovo sistema risponde all’ineludibile esigenza di assicurare, nel rispetto del principio fondamentale di eguaglianza del voto, la governabilità del Paese. Da questa esigenza, è nato un testo che consiste in un sistema proporzionale, con premio di maggioranza eventuale e limitato, al primo o al secondo turno con le seguenti caratteristiche:
soglie di sbarramento per partiti e coalizioni: 12% per le coalizioni, 4,5% per le liste coalizzate e 8% per le liste non coalizzate;
suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni regionali, suddivise in collegi plurinominali cui è assegnato un numero di seggi da tre a sei;
premio di maggioranza, fino al massimo di 340 seggi, assegnato alla coalizione o lista vincente che supera al primo turno il 37% dei voti;
l’attribuzione dei seggi avviene a livello nazionale. Essi vengono prima redistribuiti fra le circoscrizioni (regioni) e successivamente assegnati nei collegi plurinominali;
le liste sono brevi, per cui vale l’ordine di presentazione in lista per dell’attribuzione dei seggi.

COSA È CAMBIATO NEL METODO
Il porcellum fu approvato con una forzatura regolamentare dell’allora maggioranza di governo a ridosso delle elezioni e con il voto contrario da parte delle opposizioni. La riforma approvata dalla Camera coinvolge anche parte delle opposizioni. Si tratta quindi di una riforma condivisa da una maggioranza più larga di quella governativa.

I voti favorevoli sono stati 365 (Pd, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Psi e le minoranze linguistiche), contrari 156 (M5S, Lega Nord, Sel, Fratelli d’Italia, Centro democratico e Popolari per l’Italia). Astenuti 40 (Scelta civica).

PERCHÉ LA NUOVA LEGGE ELETTORALE NON SI APPLICA ANCHE AL SENATO
Noi vogliamo che il Senato non sia più eletto dai cittadini, che diventi una Camera delle Autonomie Locali e non sia più chiamato ad esprimere la fiducia al governo. Le riforme costituzionali che vogliamo avviare prevedono, infatti, il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo perfetto. Si voterà quindi solo per la Camera dei deputati, l’unica elettiva che darà la fiducia al Governo ed è per questo che la nuova legge elettorale si applica solo alla Camera.

NEL DETTAGLIO, COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA DEI DEPUTATI
1.
La competizione elettorale avviene in collegi plurinominali, in cui ciascuna lista o coalizione di liste presenta propri candidati. Il nome e cognome dei candidati viene riportato sulla scheda elettorale con il contrassegno di lista. È escluso il voto disgiunto: se l’elettore traccia un segno su una lista e su uno o più candidati appartenenti a una lista diversa il suo voto è nullo. Mentre se si traccia il segno o solo sulla lista o solo sul nominativo del candidato della medesima lista, oppure su entrambi, il voto è comunque attribuito alla lista. La lista è formata da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi e non superiore al numero complessivo degli assegnati al collegio plurinominale. Per garantire la rappresentanza di genere, a pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature di una circoscrizione (regione) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50%; inoltre nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere. Per quanto riguarda le candidature multiple, ovvero la possibilità per un candidato di presentarsi in più collegi plurinominali, il testo prevede un numero massimo di 8 collegi. Ai fini della presentazione delle liste, il numero delle sottoscrizioni degli elettori richieste per la presentazione di liste di candidati è fissato tra un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di esenzione dalla raccolta delle firme per i partiti o i gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura ma, per le prime elezioni successive all’entrata in vigore della nuova legge, tale esenzione sarà efficace anche per i partiti o i gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.

2.
La competizione elettorale si svolge su un primo turno di votazione, all’esito del quale alla lista o coalizione di liste che consegua un numero di voti validi pari almeno al 37% del totale di voti validi sia attribuito un premio di maggioranza e su un successivo turno di ballottaggio qualora la predetta percentuale non sia raggiunta. In base al comma 5, il ballottaggio si tiene nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi elettorali e ad esso partecipano le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali. La disciplina del ballottaggio prevede che tra il primo e il secondo turno non siano possibili apparentamenti fra liste, diversi da quelli già presentati al primo turno.

3.
Il sistema elettorale della Camera prevede la suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali, coincidenti con le regioni, ripartite in collegi plurinominali. Per la definizione dei collegi è prevista una delega al governo, da esercitarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, che dovrà seguire i seguenti principi e criteri direttivi: ciascun collegio plurinominale deve corrispondere di norma all’estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l’elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia. Garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest’ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l’elezione della Camera dei deputati (gli stessi previsti dal Mattarellum). Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti principi e criteri, deve tener conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Nella circoscrizione Trentino Alto Adige sono determinati otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia ricompreso in più di una circoscrizione provinciale e nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito tenendo conto della presenza della minoranza linguistica slovena. La delega prevede inoltre che i collegi non potranno essere superiori a 120.

4.
I seggi sono assegnati ai collegi in numero non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi aggiustamenti sulla base di esigenze demografiche e di continuità territoriale, per far sì che i nominativi dei candidati possano essere stampati direttamente sulla scheda, che le liste siano brevi e dunque si possano conoscere i candidati. Il meccanismo per l’attribuzione dei seggi prevede una modifica delle soglie minime di voti validi raggiunti, che devono essere pari al 12% per le coalizioni e all’8% per le liste che competono singolarmente. Queste ultime, in alternativa, devono essere liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale del 12%, ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi (ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, secondo i criteri sopracitati). Inoltre le coalizioni devono comprendere almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5% dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito – anche qui – almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima. Ai fini del conteggio dei voti di una coalizione sono ammesse anche le liste collegate che si presentano in meno di un quarto dei collegi, purché superino la soglia nazionale del 4,5%. In tal modo vengono tagliate fuori le cosiddette liste civetta, ma si danno buone possibilità ai partiti territorialmente limitati, ma localisticamente forti. La rappresentanza delle minoranze linguistiche in Valle
D’Aosta e Trentino Alto Adige viene garantita con l’introduzione dei collegi uninominali maggioritari, che mantengono un rapporto con le liste nazionali, sia attraverso una quota proporzionale, sia attraverso un collegamento dei candidati dei collegi alle liste nazionali. Infatti, è consentito sommare i voti espressi nelle circoscrizioni del Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta a quelli delle altre regioni per il calcolo delle soglie del 4,5% per i partiti che si presentano in coalizione, del 12% per le coalizioni e del 37% per la soglia che consente a partiti o coalizioni di beneficiare del premio di maggioranza. Naturalmente gli stessi voti non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale visto che i voti in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta consentono già l’elezione di rappresentanti in Parlamento in collegi uninominali. In secondo luogo, ai fini del premio, si prevede che, in caso di superamento di tali soglie, alla lista o alla coalizione di liste che abbia la maggior cifra elettorale nazionale e abbia raggiunto almeno il 37% del totale dei voti validamente espressi venga attribuito un numero di seggi ulteriore, non superiore in termini percentuali ad un 15%, ma, in ogni caso, non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il testo prevede, poi, specifiche disposizioni per la ripartizione dei restanti seggi, per la suddivisione dei seggi tra le coalizioni e per l’attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni e, quindi, nei collegi. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia raggiunto almeno il 37% del totale dei voti validamente espressi, si procede al ballottaggio e alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti a tale turno viene assegnata una quota di seggi pari a 321 seggi.

DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, QUAL È LA LEGGE ELETTORALE DEL SENATO?
Il sistema elettorale applicabile al Senato è un sistema proporzionale, “depurato” dai premi di maggioranza, e con le preferenze, in cui i seggi sono ripartiti e assegnati in ambito regionale, e le soglie di sbarramento (20% per le coalizioni; 8% per le liste non coalizzate; 3% per le liste facenti parte di una coalizione ammessa alla ripartizione) sono anch’esse riferite al totale dei voti conseguiti nella Regione.

ITALIANI ELETTI ALL’ESTERO
Nulla cambia, invece, per i parlamentari eletti all’estero (Legge 459/2001). I cittadini italiani residenti all’estero possono eleggere sei senatori e dodici deputati nell’ambito di una “circoscrizione Estero” divisa in quattro ripartizioni:
• Europa, con la Federazione Russa e la Turchia; • America meridionale; • America settentrionale e centrale; • Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Gli elettori esprimono due voti di preferenza nelle ripartizioni geografiche alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori (Europa, America meridionale e America settentrionale, per la Camera; Europa e America meridionale, per il Senato) e un solo voto di preferenza nelle altre ripartizioni.


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