Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. 

Per sapere – premesso che:

il decreto interministeriale 5 luglio 2012 ha ridefinito gli strumenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (cosiddetto quinto conto energia), prevedendo al comma 5 che il decreto medesimo cessi di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno;

il gestore dei servizi energetici (GSE), con lettera 6 giugno 2013, ha comunicato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas che il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha effettivamente raggiunto il valore annuale di 6,7 miliardi di euro;

pertanto l’Autorità con la delibera 250/2013/R/efr, ha stabilito che il trentesimo giorno solare dalla predetta data, per gli effetti del citato articolo 1, comma 5, del decreto interministeriale 5 luglio 2012, è il 6 luglio 2013;

tuttavia il comma 3 dell’articolo 1 del decreto interministeriale 5 luglio 2012 stabilisce che le nuove modalità di incentivazione, successive al raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno, si applicano decorsi quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

il gestore dei servizi energetici (GSE) non ha ritenuto di rispettare il dettato del citato comma 3 ed ha indicato la stessa data del 6 luglio quale termine ultimo per inviare le richieste degli incentivi statali previsti dal decreto ministeriale del 5 luglio 2012 per il quinto conto energia;

sono molte le aziende in tutta Italia che avevano stipulato in tempo utile diversi contratti con i propri clienti e il termine dei trenta giorni previsto dal GSE è insufficiente all’adempimento dei contratti già chiusi a causa di un iter burocratico autorizzativo estremamente lungo e complesso basato su tempi la cui responsabilità è da attribuire al gestore dei servizi energetici, all’ENEL, all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e ai Ministeri competenti;

in tal modo moltissimi utenti si vedranno negati gli incentivi legati alla realizzazione degli impianti solari fotovoltaici –:

se i Ministri interrogati intendano consentire l’invio delle richieste per gli incentivi statali relativi al quinto conto energia, fino al termine di legge previsto dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto ministeriale del 5 luglio 2012 e assumere iniziative dirette a prorogare la chiusura effettiva del quinto conto energia per un periodo utile a portare a termine le lunghe procedure burocratiche previste dalle normative vigenti.

 


Interrogazione presentata Mercoledì 24.07.2013, seduta n. 59, dall’ On. Roger De Menech

Iter Interrogazione – Camera dei Deputati