“Scegli tu”.
Abrogazione del finanziamento pubblico alla politica e introduzione del credito di imposta

Onorevoli colleghi!
Il finanziamento pubblico ai partiti, che venne introdotto in Italia con la c.d. legge Piccoli n. 195 del 2 maggio 1974, anche per far emergere il finanziamento occulto che tutta la politica italiana riceveva nell’ambito della c.d. guerra fredda, mostra ormai palesemente i suoi limiti politici, economici e soprattutto sociali. Un finanziamento pubblico insostenibile a maggior di fronte a una politica che si mostra sempre più incapace di decidere ma che, al tempo stesso, continua ad autoalimentarsi una senza reale trasparente responsabilità e, per certi aspetti, pure non vedendo per nulla la necessità che la fase storica che stiamo vivendo ci impone, ossia quella di un cambio di parametro culturale nel rapporto tra denaro e politica, tra cittadini ed istituzioni, tra eletti ed elettori, mettendo al centro di questo criterio, appunto, il cittadino e la sua volontà di scegliere liberamente. Se si vuole, secondo un chiaro slogan: “scegli tu”.

Per noi, infatti, è e deve essere il cittadino il termine iniziale e finale di ogni modello realmente democratico. E’ lui –e solo lui, appunto- che deve essere l’arbitro delle scelte della politica e del suo sostentamento: privilegiando o punendo, con la sua scelta di finanziamento, le proposte politiche che i soggetti all’uopo indicati dalla nostra Costituzione all’art. 49, ossia in primis i partiti e i movimenti politici, propongono all’interno di quella società aperta e libera, che un mondo sempre più complesso e articolato mostra.

Così, anche la recente legge n. 96 approvata il 6 luglio 2012 su “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”, mostra tutte le timidezze e le difficoltà di un sistema politico avvitato su se stesso, sordo al cambiamento, incapace di riformarsi.

In tal senso, la presente proposta di legge, che parte dalla proposta di iniziativa legislativa popolare delineata dal prof. Pellegrino Capaldo nella scorsa legislatura e che tanto successo tra i cittadini ha suscitato perché dà a loro la possibilità di scegliere direttamente, senza sottrarre forme di finanziamento al terzo settore e alla sussidiarietà orizzontale tanto fondamentale nella tenuta sociale del nostro Paese, ha tre obiettivi:

(a) abrogare tutte le norme che attribuiscono ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Norme che non riscuotono ormai alcun consenso da parte dell’opinione pubblica e che risultano aver fallito il loro intento più nobile, ovvero quello di limitare i casi di malversazione e di corruzione. Una proposta che, come noto, è già stata presentata anche al Senato da alcuni senatori del Pd (primo firmatario: Marcucci et alii);

(b) introdurre, attraverso il credito di imposta, la scelta in capo ai cittadini di finanziare i partiti, con un meccanismo che dia modo allo Stato di riconoscere ai cittadini un credito d’imposta pari al 40% del contributo versato con un limite massimo di 10.000 euro;

(c) infine, favorire un miglioramento qualitativo dei partiti e dei movimenti politici, utilizzando strumenti premiali che incentivino le migliori pratiche democratiche, interne ed esterne, in attesa di una legge sui partiti politici che dia fino in fondo, come per le altre liberal-democrazie di tipo parlamentaristico razionalizzato, piena attuazione all’art. 49 della Costituzione.

La proposta di legge “Scegli tu”, quindi, mira a mettere al centro il cittadino e la sua libertà di scelta, rendendo i partiti politici migliori e più trasparenti in qualità e, al tempo stesso, in quantità, posto che le loro dotazioni economico-finanziarie derivano da scelte direttamente operate sulla base del consenso politico-sociale che i cittadini attribuiscono loro. Un modo chiaro, peraltro, per rispettare l’indirizzo della volontà popolare, che si espresse già allora con il referendum dell’11 giugno del 1978 riguardo all’abrogazione del finanziamento pubblico.

Su questa base pertanto si è ritenuto di riservare il credito d’imposta alle sole persone fisiche e di individuare un limite di 10.000 euro, per consentire la più larga partecipazione dei cittadini quale che sia il loro reddito e il loro orientamento politico, favorendo peraltro la spinta sociale massima alla ricerca da parte di tutti i partiti e movimenti politici, di quelli già esistenti a quelli che verranno, di un consenso sociale e politico non presuntivo ma “certificato” dalla libera scelta di sostegno economico del cittadino.

Pur consapevoli delle difficoltà che le transizioni da un regime ad un altro determinano, si è pensato tuttavia di rendere il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema rapido ed efficace, graduato in tre anni, non da ultimo per favorire il prima possibile il ripristino di un circuito fiduciario tra cittadini e politica, facendo recuperare credibilità a coloro che, con dignità e onore, vengono chiamati dall’elettore per un tempo limitato ad esercitare le funzioni pubbliche.


2. Testo della proposta di legge

ART. 1
(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 4, c. 1 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l’effetto sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981 n. 659;

b) l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l’articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole «dagli aventi diritto», l’articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali» 16, limitatamente al secondo periodo, e l’articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni

ART. 2
(Credito d’imposta per contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici)

1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell’articolo 1 della presente legge ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al 40 per cento dell’ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 10.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell’esercizio di impresa commerciale.

3. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d’imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuto all’effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d’imposta non si applica l’articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito di imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all’esecuzione dell’operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l’avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell’importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata “buono d’imposta”, costituisce titolo idoneo per fruire del credito d’imposta di cui al comma 1. Su richiesta del soggetto erogante, la banca potrà emettere anche più buoni di imposta, di ammontare complessivamente corrispondente al contributo versato.

6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 3
(Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari)

1.Per fruire del beneficio di cui all’articolo 2, i contributi volontari debbono essere erogati:

(a) nei confronti di movimenti o partiti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, solo se questi si dotino di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L’atto costitutivo e lo statuto, pubblicati sul sito istituzionale della Camera dei Deputati, sono redatti nella forma dell’atto pubblico e indicano in ogni caso l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.
(b) Nei confronti di movimenti o partiti politici che, nel rispetto dei requisiti previsti dal c. 1 lettera a), hanno conseguito nell’ultima consultazione elettorale precedente all’anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in una assemblea regionale, nonché di movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali
(c) Le fondazioni legalmente costituite operanti nel campo della cultura politica che hanno un patrimonio non inferiore a cinque milioni di euro, o operanti continuativamente da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(d) Per i soggetti previsti dalla lettera a) è previsto un ulteriore beneficio pari al 3% in più se adottano:
1. Elezioni primarie per l’individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali;
2. Meccanismi di protezione delle minoranze di genere, in linea con quanto dettato dall’art. 51 della Costituzione;
3. Meccanismi di trasparenza pubblica dei propri bilanci, rendicontando le spese di partito così come è previsto per i gruppi parlamentari ai sensi della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica del 2013 in attuazione degli articoli 15, 16 e 16-bis del Regolamento del Senato della Repubblica.
2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai contributi volontari ad essi eventualmente spettante.

3. I soggetti di cui ai commi 1 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell’interno, disponibile anche on line sul sito istituzionale sotto la voce “Albo dei partiti e movimenti politici”. A tal fine, e anche a disposizione on line, i soggetti di cui ai commi 1 depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell’elenco nazionale deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dai medesimi commi 1. I soggetti iscritti nell’elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell’interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.

4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l’istituzione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 3, l’iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

ART. 4
(Norme transitorie)

1. I movimenti e i partiti politici, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad usufruirne nell’esercizio finanziario in cui è compresa la predetta data e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell’esercizio di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla citata legge n. 157 del 1999 e sue successive modificazioni;

b) nel primo, nel secondo, nel terzo esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, del sessanta, del quaranta, del venti per cento dell’importo determinato ai sensi della lettera a).

2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui è compresa la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono individuati i movimenti e i partiti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 6-bis, comma 2, della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 3 il Ministero dell’interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento ogni sei mesi, anche ai fini dell’adozione di misure correttive di eventuali effetti finanziari non previsti.



Camera dei Deputati​ XVII LEGISLATURA
Proposta di legge C. 961 Presentata il 16 maggio 2013

Disegno di Legge d’iniziativa dei Deputati:
DARIO NARDELLA, MARCO DONATI, EDOARDO FANUCCI, DARIO PARRINI, MARIA ELENA BOSCHI, MATTEO BIFFONI, FLAVIA NARDELLI, LUCA LOTTI, ANGELO RUGHETTI, ROBERTO GIACHETTI, SIMONA BONAFE’, IVAN SCALFAROTTO, ROGER DE MENECH

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=961&sede=&tipo=