Il Deputato Bellunese del Partito Democratico, Roger De Menech, interviene sul Caso del Commissariamento della Provincia di Belluno con un Interrogazione alla Camera indirizzata al Ministro degli Interni.

Dal 13 dicembre 2011, in seguito allo scioglimento del suo Consiglio Provinciale, la Provincia di Belluno, è priva di rappresentanza politica; la sospensione del diritto a eleggere il proprio Consiglio Provinciale, afferma De Menech, risulta particolarmente grave sul piano della rappresentanza democratico-elettiva, a maggior ragione visti i tempi lunghi del commissariamento.

Tale situazione di incertezza e di mancanza di un governo rappresentativo della comunità bellunese – sottolinea il Deputato del PD – rischia di accentuare e aggravare ulteriormente le spinte centrifughe dei comuni contermini che in questi anni e in questi ultimi mesi hanno utilizzato l’istituto del referendum per chiedere il passaggio ad altra Regione.

Il 21 e 22 aprile scorsi, inoltre, in provincia di Udine, confinante con quella di Belluno, si sono svolte le consultazioni per l’elezione del Consiglio Provinciale, creando, ancora una volta, situazioni di disparità fra territori contermini.

Per interrompere questa fase transitoria che è durata ormai troppo tempo – ricorda De Menech – è partita anche la proposta dal movimento autonomista BARD (Belluno Autonoma Regione Dolomiti) insieme ai principali partiti del territorio, di elezioni autoconvocate da tenersi il 26 ottobre 2013 in concomitanza di quelle delle Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen.

È possibile, chiede De Menech, almeno in fase transitoria, consentire l’elezione diretta e dunque convocare quanto prima i Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio della Provincia di Belluno, commissariata – per motivi politici – da ormai quasi due anni?
Non sarebbe opportuno attivare una piattaforma tecnica per la riorganizzazione degli Enti locali, per porre termine a questa lunga incertezza e paralisi degli organi democratici?

Lo statuto della Regione Veneto – ricorda il deputato – all’art. 15 riconosce, al territorio bellunese, la specificità e di conseguenza particolari condizioni di autonomia amministrativa, condizioni che possono essere rivendicate e sfruttate solo da una giunta politica forte del consenso dei cittadini.
È possibile tener conto delle peculiarità dell’area alpina – chiude De Menech – prevedendo per la Provincia di Belluno condizioni di autonomia amministrativa e finanziaria, nel rispetto del dettato costituzionale, per quanto possibile omogenee rispetto alle realtà alpine contermini?


INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

Al Ministro degli Interni

Per sapere
Premesso che:

Il testo del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 detto “Salva Italia” coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, all’art 23, comma 16 prevede la trasformazione delle province da enti eletti a suffragio universale e diretto a enti di secondo grado, i cui membri saranno scelti dai consiglieri in carica dei comuni compresi nel territorio provinciale, secondo le modalità stabilite da un’apposita legge elettorale;
Tale legge elettorale non è stata approvata nella XVI Legislatura e dunque a tutt’oggi non è stato stabilito il modo come le province in scadenza dovranno essere elette;
Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, prevede all’articolo art 17 un processo di riaccorpamento in più fasi delle province sulla base di alcuni criteri, successivamente specificati da una determinazione del Consiglio dei Ministri dei criteri per il riordino delle Province e dagli atti successivamente posti in essere dai Consigli delle Autonomie locali di ciascuna regione e dai Consigli regionali;
Il successivo dl. 188 del 2012 avrebbe dovuto sancire il definitivo riaccorpamento delle province italiane, dando luogo ad un assestamento che avrebbe potuto permette di superare la fase di inerzia, ma non è stato convertito in legge per dissidi interni alla maggioranza a sostegno del governo Monti;
In conseguenza della fase transitoria, successivamente estesa in ragione della mancata conversione del richiamato dl. 188 del 2012, le province per le quali era previsto un rinnovo degli organi negli anni 2012 e 2013, sia per scadenza naturale sia per scadenza anticipata, sono state commissariate,

Considerato che

la Provincia di Belluno ha il proprio Consiglio Provinciale sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011 (ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che ha anche nominato quattro Commissari Governativi diversi dall’ex Presidente della Provincia e che, perciò, è priva di rappresentanza politica;

che la Provincia di Belluno ha, per effetto dell’art. 23 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, subìto la sospensione del diritto a eleggere il proprio Consiglio Provinciale e che questa sospensione risulta particolarmente grave sul piano della rappresentanza democratico-elettiva degli organi d’indirizzo delle articolazioni necessarie della Repubblica, di cui all’art. 114, comma 1, della Costituzione, a maggior ragione visti i tempi lunghi del commissariamento;

Contro questo situazione, privati cittadini (tra loro i segretari dei maggiori partiti bellunesi, il Consigliere regionale Sergio Reolon e l’ex Sindaco di Belluno Antonio Prade), hanno presentato ricorso al TAR per Veneto e al TAR per il Lazio, il 24 aprile 2012, con il patrocinio del Prof. Avv. Gabriele Leondini dell’Università degli Studi di Padova e dell’Avv. Giuliano Rizzardi del foro di Brescia, contro il Ministro dell’interno e la Prefettura di Belluno, per l’annullamento del decreto del Ministro degli Interni 24/2/2012 e del decreto del Prefetto della provincia di Belluno 5/3/2012 prot. n. 3597, laddove, rispettivamente, hanno omesso di indire la consultazione per l’elezione diretta degli organi di governo della Provincia di Belluno e la convocazione dei relativi comizi elettorali. A questo ricorso hanno partecipato, con documenti ad audiuvandum, 14 Comuni e la Regione del Veneto;
il TAR Veneto con Ordinanza n. 806/2012 del 13 giugno ha riconosciuto la competenza del TAR Lazio che ha già istruito il ricorso, fissando l’udienza per il 14 dicembre 2012 ma che a tutt’oggi non ha ancora adottato alcuna sentenza in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati dalle regioni Lazio, Lombardia, Sardegna, Veneto, Calabria, Molise la Provincia autonoma di Trento contro il Decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 e la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;

considerato inoltre che

sono già 6 i comuni (Lamon, Sovramonte, Cortina d’Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Sappada e Taibon Agordino) a chiedere il passaggio di Regione secondo l’art. 132 c.2 della Costituzione e che altri 7 hanno votato a febbraio 2013 e non raggiunto il quorum solo per la presenta massiccia degli iscritti AIRE nelle liste elettorali;

altri 3 Comuni hanno avviato l’iter per il cambio di Regione (Voltago Agordino, Rivamonte e Comelico Superiore) per il distacco dal Veneto e l’annessione al Trentino-Alto Adige/Südtirol e che una richiesta di passaggio alla stessa Regione è stato approvato dal precedente Consiglio Provinciale, dopo la raccolta di oltre 18.000 firme;

che tale situazione di incertezza e di mancanza di un governo rappresentativo della comunità bellunese rischia di accentuare e aggravare ulteriormente le spinte centrifughe dei comuni contermini;

che lo statuto della Regione Veneto all’art. 15 riconosce, al territorio bellunese, la specificità e di conseguenza particolari condizioni di autonomia amministrativa, condizioni che possono essere rivendicate e sfruttate solo da una giunta politica forte del consenso dei cittadini;

che è partita la proposta dal movimento autonomista BARD (Belluno Autonoma Regione Dolomiti) insieme ai principali partiti del territorio, di elezioni autoconvocate da tenersi il 26 ottobre 2013 in concomitanza di quelle delle Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen;
che in data 21 e 22 aprile 2013 nella provincia di Udine, confinante con quella di Belluno, considerando la competenza esclusiva in materia di enti locali delle regioni a statuto speciale, si sono svolte le consultazioni per l’elezione del Consiglio Provinciale, creando, ancora una volta situazioni di disparità fra territori contermini;

Chiede

quali misure intenda porre in essere per interrompere questa fase transitoria che è durata ormai troppo tempo, a maggior ragione nel caso della Provincia di Belluno dove il Commissario non corrisponde al Presidente demo-eletto essendosi sciolto il consiglio regionale per motivi politici;

se intenda almeno in fase transitoria, consentire l’elezione diretta secondo la previgente normativa degli organi provinciali delle province commissariate e dunque di convocare quanto prima i Comizi elettorali per le elezioni del Consiglio della Provincia di Belluno
se non ritenga opportuno attivare, presso i costituendi tavoli per le riforme istituzionale, una piattaforma tecnica per la riorganizzazione degli Enti locali investiti dai provvedimenti di riforma richiamata, per porre termine a questa lunga incertezza applicativa e paralisi degli organi democratici;

se in quella sede non ritenga utile tener conto delle peculiarità dell’area alpina, prevedendo per la Provincia di Belluno condizioni di autonomia amministrativa e finanziaria, nel rispetto del dettato costituzionale, per quanto possibile omogenee rispetto alle realtà alpine contermini.

On. Roger DE MENECH


INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE presentata dall’On. De Menech lunedì 20.05.2013