Iniziative normative finalizzate a differire al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla Tares

La Camera,
   premesso che:
    il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, in sostituzione della Tarsu e della Tia, con l’obiettivo di risolvere la questione della tassa comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all’obbligo di assoggettare o meno le somme all’imposta sul valore aggiunto. Si tratta di una problematica che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale;
    l’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto l’entrata in vigore del nuovo tributo a decorrere dal 1o gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
    la Tares, così come configurata dall’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, è composta da due tributi, una tassa e un’imposta. La tassa è prevista a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre l’imposta è genericamente riferita ai servizi indivisibili dei comuni. Il gettito della tassa ha un vincolo legislativo di destinazione, dovendo finanziare per intero il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
    il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la tariffa è commisurata all’anno solare nonché alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie assoggettabile alla Tares è pari all’80 per cento della superficie catastale;
    la tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione e dai costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Alla tariffa così determinata, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
    sul tributo come introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 201, sono state sollevate da più parti, ed in particolare dall’Anci, preoccupazioni ed osservazioni critiche, con particolare riguardo alla determinazione della base imponibile, alla gestione del regime transitorio, alle modalità di affidamento della gestione dei rifiuti urbani, alla tempistica e alle modalità di versamento del tributo, nonché con riguardo all’aggravio delle imposte a carico dei cittadini stimato in circa 2 miliardi di euro rispetto al previgente regime;
    la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della Tares e differito ad aprile 2013 la concreta operatività del tributo. Il quadro normativo finale che si delinea con le predette modifiche ha visto stemperare alcune rigidità iniziali, ma non ha contribuito ad eliminare tutte le criticità della disciplina, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti gestionali;
    successivamente, con l’articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, è stato posticipato al 1o luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares;
    la disciplina relativa alla Tares, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di stabilità e dal decreto-legge n. 1 del 2013 evidenzia alcune contraddizioni che richiedono un’attenta ed approfondita valutazione e l’adozione di urgenti interventi correttivi;
    in relazione alle scadenze collegate ai versamenti della Tares per l’anno 2013, emerge in tutta evidenza la necessità di definire con maggiore certezza l’articolazione e la scadenza delle rate, che nell’attuale formulazione rischiano di essere accorpate in due sole scadenze, con conseguente ulteriore aggravio per i contribuenti;
    lo slittamento della prima rata del versamento della Tares al 1o luglio 2013 non è coerente con l’impianto normativo della Tares, che impone la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In assenza di adeguati correttivi non è verosimile che i pagamenti dovuti ai gestori del Servizio di igiene urbana possano procedere con normale cadenza, in assenza dei flussi finanziari derivanti dalle prime due rate del tributo, tradizionalmente incassate nel corso del primo semestre dell’anno;
    il comma 23 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, ha una formulazione generica che rischia di generare un possibile contenzioso che potrebbe minare il fondamento stesso del prelievo. L’approvazione del piano finanziario annuale, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe per la componente rifiuti del tributo, è previsto che sia approvato «dall’autorità competente» senza individuarla con certezza;
    l’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, ipotizza un ampliamento delle competenze degli «enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei», anche nel caso del servizio rifiuti, fino a comprendere la determinazione delle tariffe sia pure per quanto di competenza. Tale formulazione è in evidente contrasto con le potestà regolamentari comunali in materia di Tares, che includono, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, la determinazione delle tariffe, sulla base dei costi determinati con il piano finanziario e nell’ambito dei criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
impegna il Governo:
   ad assumere le necessarie iniziative per prorogare di un anno, al 1o gennaio 2014, l’entrata in vigore della Tares;
   ad adottare immediatamente iniziative normative dirette a raccordare la vecchia e la nuova disciplina del prelievo sui rifiuti, tenendo conto dell’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese anche al fine di valutare una sua completa modifica;
   ad avviare immediatamente la revisione della disciplina vigente e rinnovare l’apparato attuativo del nuovo tributo, in modo da renderlo coerente con le esigenze di efficiente copertura degli oneri complessivi della gestione del ciclo dei rifiuti.


MOZIONE (1-00006) d’iniziativa dei Deputati
Baretta, Rughetti, Tullo, Fassina, Basso, Carra, Mariani, Pastorino, Vazio, Carocci, Rosato, Rossomando, Benamati, Sani, Moretti, Stumpo, Zoggia, Bini, Cuperlo, Boccia, Burtone, Giacobbe, Manciulli, Naccarato, De Maria, Bargero, Gribaudo, Fiorio, Biondelli, Antezza, Bressa, Amendola, Salvatore Piccolo, Paolucci, Giorgio Piccolo, Bossa, Guerra, Lorenzo Guerini, Palma, Faraone, Gelli, Braga, Picierno, Coppola, Donati, Nardella, Ermini, Boschi, Bonafè, Realacci, Bonavitacola, Valiante, Lotti, Carbone, Lattuca, Rostan, Borghi, Iannuzzi, Richetti, Pastorelli, Magorno, Orfini, Garofani, Crimì, Giacomelli, Patriarca, Pini, Fregolent, Fioroni, Grassi, Fragomeli, Giuseppe Guerini, Famiglietti, Bonomo, Narduolo, Paris, Cenni, Rubinato, Fanucci, Casellato, Moretto, Parrini, De Menech, Carnevali, Gasparini

25-03-2013


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