La Camera,
premesso che:

il Ministro dell’interno ha approvato con decreto 16 marzo 2012, ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;

l’attuale situazione deriva dal fatto che l’Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell’unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;

molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;

la normativa italiana non ha peraltro tenuto conto dell’intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di moquette o simili;

da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato ha stabilito obiettivi troppo viziosi e inattuabili, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall’altro non ha previsto norme transitorie, facendo tabula rasa delle situazioni preesistenti, al punto che, anche gli adeguamenti effettuati dalle strutture in regola in base alla previgente legislazione, sono stati annullati;

le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli oneri specie per interventi di adeguamento implicano altre autorizzazioni che hanno tempistiche a loro volta molto lunghe ed, in alcuni casi, possono contrastare con le stesse scadenze delle normative antincendio;

in Europa l’applicazione della raccomandazione che in Italia ha portato all’emanazione del DM 9 aprile 1994, è stata, quasi ovunque più cauta, secondo la «Relazione della Commissione sull’applicazione della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE)» del 2001 nella quale sono state analizzate, a livello europeo, le modalità di applicazione dei vari stati della raccomandazione e gli interventi da attuare ai fini di una effettiva sicurezza antincendio delle strutture alberghiere;

dalla predetta relazione si evince che:

numerosi stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l’applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell’esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi alberghi;

la Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta di una raccomandazione come strumento giuridico, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Un’armonizzazione rigida delle prescrizioni tecniche applicabili in tutti gli alberghi esistenti nella Comunità non rappresenterebbe evidentemente una soluzione realizzabile;

è opportuno inserire, in un’eventuale nuova raccomandazione, disposizioni più particolareggiate, adeguate e concrete, nei casi di alberghi esistenti qualora non fossero applicabili gli orientamenti della raccomandazione 86/666/CEE;

infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l’HOTREC – associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei – di sviluppare «linee guida» più flessibili che consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell’albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza;

è necessario intervenire con urgenza per aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno del 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»,

impegna il Governo

ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministero dell’interno del 9 aprile 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, sospendendo i termini previsti per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2012 e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione del decreto medesimo.


Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01248-AR/019

presentato da BINI Caterina

co-firmatari PETITTI Emma, TARANTO Luigi, DE MENECH Roger

testo di Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

Link Camera – ODG